TAR Lazio, sez. I ter n. 4500-2017

 

Titolo

Legittimità dello scioglimento di un comitato regionale appartenente a una federazione sportiva nazionale: la competenza è del giudice sportivo

Indicazione estremi del provvedimento annotato

T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 12 aprile 2017, n. 4500.

Dott.ssa G. Panzironi (Presidente), Dott. A. Tomassetti (Consigliere), Dott.ssa F. Petrucciani (Estensore)

Massima

Le controversie relative all’osservanza di norme regolamentari, organizzative o statutarie delle federazioni sportive, come nel caso di specie afferenti al commissariamento di un comitato regionale appartenente a una federazione nazionale, non rientrano nella giurisdizione amministrativa, ma in quella degli organi di giustizia sportiva, in quanto l’attività di governo delle proprie articolazioni periferiche attiene alla vita interna delle federazioni stesse e presenta pertanto natura privatistica, priva di alcuna rilevanza esterna per l’ordinamento giuridico statale; rientrano nella competenza del giudice ordinario e non di quello amministrativo, invece, le eventuali pretese risarcitorie per danni non patrimoniali derivanti da condotte illecite e diffamatorie, trattandosi di danni cagionati non da provvedimenti amministrativi illegittimi, ma da condotte illecite aventi natura privatistica.

Keywords

Giurisdizione amministrativa; federazioni sportive; giustizia sportiva; commissariamento comitato regionale

Autori

Dott. Valerio Turchini; Dott. Andrea Averardi

 

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