Tar Lazio, sentenza n. 6899 del 15_06_2016

Controversie relative a diritti soggettivi disponibili di natura patrimoniale: ambito della giurisdizione amministrativa e natura del procedimento davanti il Collegio di Garanzia.

Con la sentenza n. 6899 del 15 giugno 2016 il Tar Lazio, Sezione I ter, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto per l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia emessa a seguito di procedimento promosso da una Società di Calcio avente ad oggetto il  pagamento del Contributo Promozione alla propria Lega.

La controversia esula dall’ambito della giurisdizione amministrativa e rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione amministrativa comprende, infatti, unicamente l'attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva; l’ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame, il cui petitum sostanziale investe diritti soggettivi disponibili di natura patrimoniale, concernendo il pagamento di un contributo previsto in forza della normativa interna dell'associazione LNPB.

A seguito della riforma della giustizia sportiva del CONI del 2014, il Collegio di Garanzia è subentrato nelle funzioni in precedenza esercitate dall'Alta Corte di Giustizia sportiva e dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, il cui procedimento aveva natura arbitrale (come riconosciuto dall'art. 12 ter del previgente Statuto CONI), e si svolgeva in base ad una clausola compromissoria che, quanto al settore calcistico, era (ed è) contenuta nell'art. 30 dello Statuto FIGC. Nell'ambito delle materie in precedenza di competenza del TNAS deve ritenersi che il procedimento che si svolge davanti al Collegio di Garanzia continua ad avere natura arbitrale, con specifico riferimento alle controversie relative a diritti soggettivi a contenuto patrimoniale tra membri della FIGC o tra soggetti da questa regolati, in virtù della clausola compromissoria di cui al richiamato articolo 30 dello Statuto FIGC; ne consegue che la decisione del Collegio, in quanto sostanzialmente lodo arbitrale, è da considerare provvedimento definitivo non impugnabile, salvo che nei casi previsti dall'art. 829 c.p.c. con riferimento ai quali l’organo competente per la giurisdizione è la Corte d'Appello di Roma.

 

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