TAR Piemonte, sent. n. 872 del 17_6_2016

Sindacato del giudice amministrativo sul provvedimento del Questore che stabilisce il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, c.d. d.a.spo., ai sensi dell’art. 6 della L. n. 401 del 1989.

Il Tar Piemonte con sentenza n. 872 del 17 giugno 2016 ribadisce alcune importanti affermazioni in materia di provvedimento cd. di d.a.spo..

  1. Il potere che la legge conferisce all'amministrazione ai fini dell'individuazione dei possibili destinatari della misura di prevenzione si connota per un'elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui esso è diretto, in vista della tutela dell'ordine pubblico, non solo in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva in caso di pericolo, anche solo potenziale, di lesione.
  1. Il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche.
  1. L'adozione del provvedimento di divieto de quo, che costituisce una misura di prevenzione o di polizia, deve risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e di vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva.

 

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