Trib. Trento, 20 marzo 2014

Responsabilita' civile – Danni – Sport

La responsabilità della società di noleggio degli sci per i danni subiti dallo sciatore a seguito del sinistro ad esso occorso a causa dell'improvviso distacco dello sci dovuto alla rottura del relativo attacco, ha natura contrattuale e non extracontrattuale ex art. 2051 c.c., avendo lo sciatore al momento del sinistro la disponibilità materiale e giuridica del bene che lo ha causato, in virtù di un contratto sostanzialmente riconducibile nel campo applicativo dell'art. 1570 c.c.

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