L'associazione sportiva non riconosciuta non è soggetta alla liquidazione giudiziale se non quando svolga in concreto attività commerciale, anche non ai fini di lucro.(Commento a Tribunale di Mantova – Ufficio Procedure Concorsuali - n. 27963/2022)

Titolo

L’associazione sportiva non riconosciuta non è soggetta alla liquidazione giudiziale se non quando svolga in concreto attività commerciale, anche non ai fini di lucro.

(Commento a Tribunale di Mantova – Ufficio Procedure Concorsuali - n. 27963/2022)

Estremi del provvedimento annotato

Tribunale Mantova, Sent., 15/09/2022, n. 27963

Massima

Grava sul creditore, che richiede l’apertura della procedura concorsuale, dare la prova della qualità di imprenditore commerciale in capo al proprio debitore e del suo stato di insolvenza.

 

Nel caso di Associazione Sportiva non riconosciuta, non iscritta in Camera di Commercio, che svolge attività di organizzazione e promozione di eventi sportivi, va rigettata l’istanza di liquidazione giudiziale in mancanza della prova dei fatti costitutivi sopra indicati.

Commento

Alcune lavoratrici, creditrici della Associazione Sportiva e rimaste insoddisfatte nelle vie ordinarie, si rivolgevano al Tribunale di Mantova al fine di richiedere l’apertura della liquidazione giudiziale (con procedimento recante l’R.G. n. 1/22).

 

Nonostante la mancata costituzione in giudizio della A.S., il Collegio ha rilevato come la parte istante, cui incombe l’onere della prova, non avesse dato dimostrazione delle circostanze necessarie per l’apertura della procedura concorsuale (più esattamente, neppure avessero chiesto di provarle).

 

Il Tribunale ricorda, in premessa, che “anche l’associazione non riconosciuta può essere assoggettata alla liquidazione giudiziale ove si accerti che, in concreto, svolge attività commerciale, anche non a fini di lucro (come ora previsto nell’art. 1, co. 1, CCI, che recepisce sul punto l’orientamento affermatosi nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, specificazione che non figura, invece, nel testo dell’art. 1 L.F.), che risulti prevalente rispetto a quella istituzionale non imprenditoriale e tipicamente associativa”, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sotto la vigenza della precedente legge fallimentare.

 

Dopo aver affermato che il nuovo codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza non ha innovato in punto di regole sull’onere della prova, così come richiamate in apertura, e verificato che non era dato riscontrare la natura di impresa commerciale in capo alla associazione sportiva (anche gli accertamenti della Guardia di Finanza avevano attestato che gli incassi dell’ente erano derivati solo dell’espletamento di attività istituzionale, e non commerciale/lucrativa), il Tribunale di Mantova ha respinto il ricorso.

 

Volgendo lo sguardo alla giurisprudenza formatasi, precedentemente, nel vigore della Legge Fallimentare, si segnala il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza  del 2 ottobre 2020, n. 21145, ove si afferma che il c.d. “lucro soggettivo”, inteso quale scopo perseguito nell’esercizio dell’attività, non è rilevante ai fini della assoggettabilità alla procedura concorsuale rilevando, al contrario, il c.d. “lucro oggettivo”, risultante dalla valutazione obiettiva dell’economicità dell’attività esercitata, quale proporzionalità tra costi e ricavi.

 

Con provvedimento del 20 giugno 2020, n. 8374, la Suprema Corte aveva precisato che la qualità di imprenditore commerciale potesse essere riconosciuta anche in capo ad enti associativi la cui attività concreta fosse risultata attività di impresa commerciale esclusiva o prevalente, sancendo l’irrilevanza di quanto statuito dall’art. 111 T.U. delle Imposte Dirette, D.P.R. n. 917/1986, che non considera i proventi delle attività delle associazioni ivi indicate quale reddito di impresa e li esclude dalla formazione del reddito complessivo, trattandosi di norma che esplica la propria efficacia, esclusivamente, in ambito fiscale.

Autore

Andrea Caranci, Avvocato in Roma

 

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