Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del gestore di impianto sportivo per incidente occorso all’interno della struttura (Tribunale di Pavia, 16 luglio 2021)

Titolo

Responsabilità contrattuale ed extra contrattuale del gestore di impianto sportivo per incidente occorso all’interno della struttura

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Pavia, 16 luglio 2021, giudice dott.ssa Laura Cortellaro.

Massima

Il gestore di impianto sportivo è tenuto all’adozione di ogni accorgimento idoneo a garantire la sicurezza degli atleti.

 

In caso di incidente, la responsabilità è di natura contrattuale (anche ai fini della distribuzione dell’onere della prova) oltre che extra contrattuale, laddove si verifichi in concreto l’omissione di cautele idonee ad evitare accadimenti dannosi.

Commento

Con sentenza in esame il Tribunale di Pavia ha accolto la domanda proposta dai genitori di un minore che, durante una lezione di atletica organizzata dalla società sportiva presso la quale era iscritto, subiva un infortunio nello svolgimento di un esercizio di abilità motoria (corsa comportante uno slalom, salti, aggiramento di un cono e ritorno), che i piccoli atleti eseguivano partendo a turno.

 

Il minore si scontrava involontariamente con un altro bambino, il quale era partito prima che la vittima terminasse il proprio esercizio; per effetto del contatto andava ad urtare contro un palo di sostegno della rete di pallavolo posta nelle vicinanze, riportando danni al viso ed all’appartato dentario.

 

Inizialmente proposta nei confronti della società sportiva e dell'istruttore, la domanda, in corso di giudizio, veniva rinunciata nei confronti di quest'ultimo.

 

La società chiamava in causa la propria Compagnia assicuratrice.

 

Il Tribunale ha accolto la domanda e condannato parte convenuta al risarcimento, condannando, altresì, l’assicurazione a manlevare la società sportiva, in forza del contratto vigente tra le parti.

 

Nella motivazione, il giudice ha fatto applicazione del principio enunciato da SS.UU. n. 13533/2001, secondo cui sull’attore incombe di provare l’esistenza del contratto ed il danno, mentre è sul convenuto che grava l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione oggetto dell’obbligazione; il giudice monocratico ha riconosciuto la responsabilità contrattuale della società sportiva per il fatto dei propri ausiliari (art.1228 cod. civ.) dal quale discende, ex art. 1128 cod. civ., l’obbligo di risarcire il danno cagionato dal relativo inadempimento.

 

Afferma, altresì, che il gestore dell'impianto sportivo è soggetto all'obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dei fruitori, sull’idoneità dei luoghi, delle attrezzature e sulle modalità organizzative e disciplinari dell'attività svolta.

 

Tale prescrizione si concretizza nella necessità di adottare misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo e a garantire la sicurezza dei luoghi e degli utenti.

 

La posizione della società sportiva che gestisce impianti ed attrezzature è di garanzia, ai sensi dell'articolo 40 del codice penale, norma dalla quale discende una responsabilità anche di natura extra contrattuale, qualora siano omessi i dovuti accorgimenti e le necessarie cautele.

 

La mancanza, nel caso in esame, di adeguate misure - quali rivestimenti con materiale antiurto, ovvero la rimozione dei pali, quando l’impianto è utilizzato per attività diverse dalla pallavolo - ha determinato l'imputazione del fatto lesivo alla società e la conseguente sua condanna risarcitoria.

 

Dunque, la responsabilità della società convenuta è stata ravvisata tanto quale inadempimento al contratto esistente tra l'atleta e la compagine, quanto in via extra contrattuale, per le ragioni poc'anzi illustrate.

 

Il risarcimento ha avuto ad oggetto il ristoro dell'invalidità temporanea e dei postumi permanenti, delle spese mediche sostenute e di quelle future ritenute necessarie per ovviare alle conseguenze dell'occorso.

 

Sull'importo sono stati riconosciuti gli interessi compensativi.

 

Le spese di lite sono state poste a carico della convenuta in favore dell’attore, mentre la terza chiamata in causa è stata condannata a tenere indenne la prima di ogni esborso conseguente alla soccombenza, ed a farsi integrale carico delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.

Autore

Andrea Caranci, Avvocato in Roma

 

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