Tribunale di Milano, 20 giugno 2018. “Lo sfruttamento dell’immagine di calciatore famoso, senza il suo consenso, e risarcimento del danno”

Titolo

SFRUTTAMENTO DELL’IMMAGINE DI CALCIATORE FAMOSO, SENZA IL SUO CONSENSO, E RISARCIMENTO DEL DANNO - COMMENTO A TRIBUNALE MILANO 20.06.2018

Provvedimento annotato

Tribunale di Milano, Sezione I^, 20 giugno 2018 – Giudice dott.ssa Valentina Boroni

Massima

Lo sfruttamento a fini di lucro dell’immagine dello sportivo, senza che questi vi abbia prestato espresso consenso, è fonte di danno risarcibile, patrimoniale e non patrimoniale.

E’ ammessa la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, qualora non sia possibile una sua puntuale quantificazione.

Il danno non patrimoniale, quale danno-conseguenza, deve essere provato da colui che ne chiede il risarcimento.

Alla vittima dell’illecito è assicurata anche la tutela inibitoria.

 

Keywords

Ritratto – Sfruttamento dell’immagine - Identità – Danno patrimoniale – Danno non patrimoniale – Liquidazione - Inibitoria

Commento

Una recente sentenza del Tribunale di Milano, pubblicata in data 20 giugno 2018, si segnala per la lucida analisi dei profili che rilevano nell’ipotesi di domanda di risarcimento del danno per illecito utilizzo dell’immagine altrui.

Nel caso di specie, il giudizio era stato avviato da un importante e noto calciatore (già insignito del premio «Pallone d’Oro»), il quale lamentava l’esposizione, senza che vi avesse prestato il consenso, di immagini, cimeli ed altro materiale a sé riferibile nell’ambito di un allestimento museale permanente dedicato a celebrare, all’interno dello stadio “San Siro” di Milano, la storia dei due principali club calcistici della città.

La domanda dell’attore si fondava su due concorrenti profili di danno identificati, l’uno, quale danno patrimoniale, l’altro, quale danno non patrimoniale.

Il Tribunale ha separatamente analizzato gli aspetti legati a ciascuno di essi, enunciando i principi in base ai quali è stato liquidato il risarcimento conseguente al danno patrimoniale derivato dall’indebito utilizzo, per fini commerciali, dell’immagine dell’attore, mentre ha rigettato la domanda formulata per il ristoro del danno non patrimoniale, non avendo ravvisato, nella fattispecie, sussistere il necessario presupposto sostanziale.

Appare opportuno, considerato il fine illustrativo del presente commento, sintetizzare con ordine il tenore dei principi presi in considerazione dal giudice milanese nel decidere la vertenza.

L’impianto normativo di riferimento in materia di tutela dell’immagine è dato dalle norme del codice civile (in particolare, viene richiamato l’art. 10, «Abuso dell'immagine altrui») e della legge n. 633/1941 (intitolata «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», con particolare rilievo a quanto stabilito dagli artt. 96 e 97, in tema di «Diritti relativi al ritratto»).

Il Tribunale, nella fattispecie, ha escluso l’operatività della previsione contenuta nell’art. 97 della legge 633/1941 sul diritto d’autore - che facoltizza l’uso e la diffusione dell’immagine altrui, anche senza il preventivo consenso della persona ritratta, quando la riproduzione dell'immagine è giustificata, tra l’altro, dalla notorietà del soggetto, da scopi scientifici, didattici o culturali, ovvero quando è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico – avendo rilevato come, accanto al fine latamente culturale dell’iniziativa, l’esposizione museale avesse anche un fine lucrativo in capo alla società che gestisce la struttura, attestata dal fatto che l’accesso al suo interno avviene dietro pagamento di un biglietto d’ingresso.

Dall’accertamento di una situazione che «priva il soggetto interessato del godimento del lucro derivante dallo sfruttamento della propria immagine che, soprattutto se collocata in ambito professionale e sportivo, costituisce una risorsa personale di carattere economico propria del titolare … al quale non può essere negato di partecipare agli utili derivanti da tale sfruttamento», il giudice ha enunciato il principio secondo cui «chiunque pubblichi abusivamente il ritratto di una persona notoria, per finalità commerciali, è tenuta al risarcimento del danno, la cui liquidazione deve essere effettuata tenendo conto anzitutto delle ragioni della notorietà, specialmente se questa è connessa all’attività artistica del soggetto leso, alla quale si collega normalmente lo sfruttamento esclusivo dell’immagine stessa».

Disattese le eccezioni della società convenuta, tra cui quella secondo cui i diritti di sfruttamento sull’immagine, in forza degli accordi collettivi vigenti, sono trasferiti dai giocatori alle società di appartenenza ove associati a nomi, colori, maglie, simboli e contrassegni sociali (sul presupposto che l’attività dell’attore era cessata antecedentemente alla stipula dell’invocata convenzione), e quella secondo la quale l’attore avrebbe dato implicito consenso all’uso della propria immagine (fatto che sarebbe dovuto essere rigorosamente provato da chi ne aveva dedotto l’esistenza), il Tribunale ha, dunque, affrontato il tema della liquidazione del danno.  

Il ristoro del pregiudizio conseguente allo sfruttamento abusivo del ritratto è stato richiesto dall’attore in misura corrispondente all’indebito arricchimento conseguito dall’autore dell’illecita condotta, quale lucro cessante, al quale avrebbe dovuto conseguire la «retroversione degli utili per sottrarre al contraffattore il profitto ingiusto», da sommarsi al valore del c.d. «prezzo del consenso» (ossia al controvalore che sarebbe stato richiesto a fronte dell’autorizzazione allo sfruttamento dell’immagine), nonchéa quella corrispondente al danno emergente, in ragione dell’annacquamento dell’immagine e della perdita del suo valore commerciale, derivati dall’altrui utilizzo, salvo il ricorso a criteri equitativi, da liquidare con riguardo ai corrispettivi usualmente richiesti per la cessione del diritto allo sfruttamento dell’immagine, o alle quotazioni di mercato.

Il Tribunale ha precisato che la quantificazione del danno patrimoniale, in fattispecie quale quella in esame, interviene ai sensi dell’articolo 158, secondo comma, della legge sulla protezione del diritto d’autore, secondo cui esso è «… liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto», ed ha provveduto alla liquidazione in via equitativa del danno, non ritenendo conseguita l’esatta prova del suo effettivo ammontare.

Quanto al danno non patrimoniale – dopo una pregevole digressione circa l’evoluzione giurisprudenziale e costituzionale dell’istituto – la sentenza ha rigettato la richiesta risarcitoria osservando che, trattandosi di «danno-conseguenza», la concreta sussistenza di una lesione sarebbe dovuta essere comprovata da parte di colui che ne chiedeva il ristoro.

Nello specifico, le evidenze acquisite al processo non hanno consentito di riscontrare un’effettiva ripercussione dell’illecita utilizzazione dell’immagine sul «valore-uomo» dell’attore, non essendo emerse lesioni della sua identità, reputazione ed onore, anzi, valorizzate dal fatto che «l’esposizione in un Museo dedicato ai grandi della storia del calcio esprime la massima evidenza della identità personale della persona effigiata che in tale modo viene ricordata anche per il futuro in termini come già detto celebrativi ...».

Disattesa la domanda di indennizzo ex art. 2041 cod. civ. («Azione generale di arricchimento»), il Tribunale ha riconosciuto, accanto alla tutela risarcitoria, altresì, la tutela inibitoria in favore dell’attore, in forza di quanto disposto dall’art. 156 della legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941), che prevede,a beneficio di colui che subisce lesione nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica, di ottenere che, a spese dell’autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui essa promana.

Vietato a carico di parte convenuta di esporre o lasciare esporre all’interno del Museo i cimeli raffiguranti l’immagine dell’attore, il giudice ha fissato, dunque, l’importo giornaliero della penale per ogni inadempimento o ritardo nell’esecuzione dell’ordine di inbitoria.

 

Autore

Andrea Caranci, Avvocato in Roma

 

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