Tribunale di Bologna, 7 marzo 2017, n. 221. "Problematiche relative all'ambito applicativo dell'art. 67 comma 1 l. m del Testo Unico delle Imposte sui Redditi".

Titolo

Problematiche relative all'ambito applicativo dell'art. 67 comma 1 l. m del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Bologna, sezione lavoro, sent. 7 marzo 2017, n. 221; Giudice Dott.ssa Maria Luisa Pugliese

Massima

Rientrano tra i c.d. redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lett. m., T.U.I.R., i compensi erogati da una associazione sportiva dilettantistica (certificata dal CONI) ad un collaboratore che ha svolto attività di natura amministrativo-gestionale. Tali redditi, pertanto, soggiacciono ad un trattamento fiscale agevolato poichè esonerati dal prelievo fino alla soglia di Euro 7.500,00 e non sono soggetti a contribuzione assicurativo-previdenziale

Keywords

Esazione delle imposte-ordinanza di ingiunzione–associazione sportiva dilettantistica – redditi diversi

Commento

Il provvedimento in esame del Tribunale di Bologna ha ad oggetto la qualificazione dei redditi erogati da una associazione sportiva dilettantistica ad un collaboratore come “redditi diversi”, ex art. 67, comma 1, lett. m, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).

In ordine alle circostanze in fatto, il predetto Tribunale veniva adito a seguito della emissione, da parte della Direzione Territoriale del Lavoro (D.T.L., oggi I.T.L.), di una ingiunzione di pagamento con cui si richiedeva ad una associazione sportiva dilettantistica il pagamento, a titolo sanzionatorio, di una somma pari a Euro 3.046,00, in quanto i compensi erogati erano stati da questa erroneamente collocati tra i redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m, del T.U.I.R.

La D.T.L. emetteva tale ordinanza a seguito di una ispezione nella struttura gestita dalla società ricorrente in occasione della quale rilevava che il predetto collaboratore svolgeva operazioni di allestimento e manutenzione in diversi campi: pallavolo, calcio e basket.

In relazione a ciò, veniva quindi evidenziato lo svolgimento di una attività di lavoro subordinato da parte del collaboratore  il quale non poteva quindi beneficiare delle disposizioni di cui all'art. 67, comma 1, lett. m, del T.U.I.R. Venivano, pertanto, mosse alla ricorrente le seguenti contestazioni: l'omessa istituzione del libro unico del lavoro e la registrazione dei dati obbligatori relativi al suddetto lavoratore su tale libro unico del lavoro; l'omessa comunicazione al Centro per l'Impiego competente dell'assunzione del lavoratore nel giorno precedente la sua occupazione; di avere, da ultimo, retribuito il collaboratore con compensi non registrati su regolari prospetti paga.

Il Tribunale accoglieva le doglianze della società ricorrente.

Ciò, in particolare, sulla scorta di una motivazione critica in ordine ai presupposti su cui la D.T.L. basa il relativo provvedimento che, muove dall'analisi della norma di riferimento, e cioè dall'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R. (introdotto con DPR 917/1986), fonte del diritto in materia di tassazione sui redditi per ogni tipologia di contribuente, sia che si tratti di persone fisiche che di persone giuridiche.

La norma in esame individua, nei termini che seguono, i redditi soggetti a trattamento fiscale di vantaggio: “le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo - gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”; tra questi sono compresi i redditi derivanti dallo svolgimento di attività sportive dilettantistiche,  nonché quelli derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di associazioni sportive dilettantistiche.

Tale disposizione è stata, inoltre, successivamente sottoposta a una novella di interpretazione autentica (art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008, conv. in legge 14/2009) in cui  il legislatore ha specificato che nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche", contenute nella norma in esame, “sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica”.

Inoltre, la norma in questione rimanda alla distinzione, di fondamentale rilievo per la questione trattata, fra attività sportiva professionistica, nella quale è riconosciuta l'esistenza di una prestazione di lavoro, e attività sportiva dilettantistica, dove la società e i suoi collaboratori  "svolgono attività sportiva a titolo agonistico, non agonistico, amatoriale, ludico motorio o quale impegno del tempo libero, con esclusione di coloro che vengono definiti professionisti" (D.M. 17/12/2004).

A conferma della natura dilettantistica dell'attività svolta dalla società ricorrente, il giudice di merito evidenzia che la medesima opponente risulta  iscritta presso il registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

Ai sensi dell'art. 7 D.l. 136/2004, convertito, con modificazioni dalla l. 186/2004, il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche.

Il citato collaboratore, inoltre, nello svolgimento delle sue mansioni, si limitava all'allestimento dei campi senza essere assoggettato al potere organizzativo del datore di lavoro; pertanto, tali mansioni ben possono essere inquadrate nella disciplina ex art. 67, comma 1, lett. m, del T.U.I.R.

A conferma della sopra indicata natura della prestazione lavorativa, il Tribunale fa, altresì, riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 276/2003, art. 61.

Alla luce dell'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. m, T.U.I.R., il Tribunale di Bologna conclude che le prestazioni rese nell'esercizio diretto di attività sportive e quelle di natura amministrativo-gestionale usufruiscono di un trattamento di favore, nel senso che, oltre ad essere esonerate dal prelievo fiscale fino alla soglia di Euro 7.500,00, non sono soggette a contributi previdenziali e a premi assicurativi. Pertanto, accoglie le domande della ricorrente e annulla il provvedimento opposto.

Precedenti conformi

Cass. Pen, sez. III, n. 31840 del 26.2.2014

Autore

Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza

 

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