Tribunale di Milano, 9 ottobre 2017 n. 9572. "L'operatività della scriminante sportiva atipica"

 

Titolo 

L'operatività della scriminante sportiva atipica.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Milano, sez. VII penale, sent. 9-10-2017 n. 9572

Massima

La scriminante atipica del c.d. “rischio consentito” non si applica al caso in cui le lesioni, procurate in occasione di una competizione sportiva, siano la risultante di una condotta posta in essere “a gioco fermo”.

Keywords

Reato colposo in genere- lesioni – attività sportiva

Commento

Il Tribunale di Milano si pronuncia sulla questione relativa all'applicabilità delle scriminanti atipiche sul c.d. “rischio consentito” in presenza di una lesione realizzatasi nel corso di una competizione sportiva.

In ordine ai fatti di causa, veniva adito il predetto Tribunale in quanto, durante una partita di calcio fra le squadre “4 Evangelisti” e “Anni Verdi”, un giocatore di quest'ultima squadra colpiva al viso con una testata un giocatore della squadra avversaria che sporgeva querela per la commissione del reato di cui all'art. 582 c.p.

In particolare, è opportuno evidenziare che la condotta del soggetto agente si realizzava quando l'azione di gioco si svolgeva nell'area opposta; il violento colpo causava all'avversario una frattura al setto nasale dalla quale conseguiva una malattia guaribile in 30 giorni.

Le versioni dei testimoni dell'accusa e della difesa, in merito allo svolgimento dei fatti, risultavano divergenti. Tuttavia, il Tribunale valutava attendibili le fonti di prova accusatoria in quanto coerenti con i referti medici della vittima, differentemente dalle dichiarazioni rese dal teste della difesa e dallo stesso imputato che apparivano generiche e imprecise atteso che, secondo la relativa versione, il colpo al setto nasale della vittima non veniva ricondotto ad un gesto specifico.

La questione in esame verte, pertanto, sulla applicabilità della scriminante atipica del rischio consentito in presenza del reato di lesioni (nel caso di specie, lesioni lievi), di cui all'art. 582 c.p., poiché l'azione si consumava in un contesto sportivo. Infatti, in tale contesto, si parla di c.d. “rischio consentito” per indicare una fattispecie dove si esclude la punibilità di una condotta che, altrimenti, potrebbe considerasi penalmente rilevante.

Dal punto di vista normativo, il rischio consentito, nonostante il regime di tassatività della legge penale, di cui all'art. 25 Cost., viene considerata una scriminante atipica la cui disciplina può essere ricondotta agli artt. 50 e 51 c.p. 

Tale collocazione è stata accolta con favore sia dalla giurisprudenza che dalla dottrina, in virtù dell'art. 2 Cost. che tutela e promuove le formazioni sociali nelle quali si esprime la personalità dell'individuo, ivi comprese le associazioni sportive.

Pertanto, come afferma il giudice di merito, rientra nel rischio consentito (e, quindi, può considerarsi scriminata) la condotta lesiva del soggetto agente realizzata nel rispetto delle regole del gioco. Ciò in quanto lo scontro fisico tra due soggetti, che avviene nel rispetto delle regole della disciplina, certamente può rientrare nel “rischio consentito” della competizione sportiva.

Non è punibile, altresì, la condotta involontaria del soggetto che, non rispettando le regole del gioco, provoca una lesione colposa durante un' azione, in quanto l'evento rappresenta in ogni caso una conseguenza dello svolgimento della gara; anche in questo caso, rileva il collegamento funzionale tra l'evento e la competizione sportiva.

Al contrario, la condotta del soggetto agente appare punibile laddove vengono violate le regole del gioco con un intervento sull'avversario a “gioco fermo” ma, soprattutto, quando ricorre un' azione cosciente e volontaria (e, quindi, dolosa) tesa a ledere la sfera giuridica altrui. In tale contesto, certamente l'evento non può ricondursi a mera conseguenza dell'azione sportiva, in quanto risulterebbe essere del tutto carente il collegamento funzionale tra evento e competizione.

Pertanto, ai fini della applicazione o meno della scriminante atipica, risultano determinanti la valutazione dell'elemento psicologico dell'agente e la verifica del rispetto delle regole tecniche imposte dalla  disciplina sportiva.

Autore

Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza

 

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