Tribunale di Arezzo, 10 agosto 2017 n. 947. "Attività sportiva: danni cagionati da cose in custodia"

 

Titolo 

“Attività sportiva: danni cagionati da cose in custodia”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Tribunale di Arezzo, 10 agosto 2017 n. 947 – Giudice Dott. Mattielli

Massima

La responsabilità del Comune, ex art. 2051 c.c. (da cose in custodia), impone di mantenere la cosa in condizioni tali da non arrecare danno a coloro che vi vengono a contatto mediante un controllo costante dell'utilizzo e delle condizioni della cosa stessa. L'aver lasciato un ostacolo su un campo di gioco dove poi sarebbero andate a svolgersi altre attività sportive e, soprattutto, aver lasciato senza alcuna protezione il gancio (anche questo utilizzato per altre discipline contemporaneamente presenti, ma in altri momenti turnari) sul muro della palestra appaiono indici evidenti della mancata predisposizione di idonei mezzi di prevenzione. Solo la dimostrazione di un fortuito, che può essere costituito anche dall'azione dello stesso danneggiato, è idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso. Riguardo ad eventuali clausole di esclusione di responsabilità, queste appaiono nulle ai sensi dell'art. 1229, comma 2, c.c . Le clausole di esonero o di limitazione non esonerano da responsabilità neppure in caso di colpa lieve, se il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico (v. art. 1229, comma 2, c.c.). Tali sono le norme che impongono obblighi al debitore non nel solo interesse del creditore, bensì anche nell'interesse generale; tali sono, ancora, le norme poste a presidio della integrità fisica, della sicurezza, della salute della persona e, in genere, dei diritti della personalità. Il principio contenuto nell'art. 1229 c.c. è valido anche nel campo della responsabilità extracontrattuale.

Keywords

Responsabilità civile - Cose in custodia – attività sportiva

Commento

Il Tribunale di Arezzo, con il provvedimento in esame, si è pronunciato in merito all'applicabilità della responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., in occasione di un infortunio realizzatosi durante un allenamento di pattinaggio per principianti.

In particolare, la vicenda giudiziaria riguarda un sinistro subito da un soggetto minore che, nel corso della predetta attività, urtava un gancio fissato ad una parete, ferendosi ad un braccio. I genitori del minore adivano il Tribunale al fine di ottenere il risarcimento del danno, convenendo in giudizio la maestra di pattinaggio, la società che gestiva l'impianto e i comuni di  Castiglion Fibocchi e Capolona, entrambi proprietari della struttura. 

Il Tribunale di Arezzo, valutata la fattispecie, riconosceva la responsabilità civile in capo a tutti i convenuti; in particolare, applicava l'art. 2049 c.c. alla maestra di pattinaggio e al gestore della palestra (che otteneva la manleva da parte dell'impresa assicurativa nella qualità di terzo chiamato in causa). Riconosceva, invece, nei confronti di entrambi i Comuni, una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.

I principi di diritto applicati dal giudice di merito fanno riferimento alla tutela risarcitoria ex art. 2043 e ss. a favore del soggetto che, nello svolgimento di una attività sportiva, viene danneggiato.

In primo luogo, viene riconosciuta una responsabilità da fatto illecito in capo all'istruttrice di pattinaggio la cui condotta è stata negligente, non avendo essa valutato correttamente l'idoneità degli allievi all'esecuzione dell'esercizio nè verificato le condizioni della pista di pattinaggio.

Il giudice di merito applica nei confronti della istruttrice, e quindi nei confronti della stessa società gestore della struttura, l'art. 2049 c.c.

Quest'ultima norma statuisce la responsabilità del c.d. preponente (datore di lavoro) per i danni cagionati a terzi dai suoi preposti nell'esercizio delle mansioni cui i medesimi sono adibiti. In tale circostanza si fa riferimento ad una forma di responsabilità oggettiva del preponente per il solo fatto di avvantaggiarsi dell'attività del preposto. 

Verso i Comuni di Castiglion Fribocchi e Capolona, proprietari effettivi della struttura, il giudice di merito decide per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. in ordine alla responsabilità da cose in custodia. Questi ultimi risultano essere i diretti responsabili dell'impianto in quanto la società gestore aveva ottenuto una mera “cessione temporanea” senza affidamento totale dell'impianto.

E' bene premettere che i predetti Comuni si difendevano dichiarandosi estranei a qualunque genere di responsabilità in quanto, precedentemente, era stata stabilita con la società gestore della struttura una clausola di esclusione della responsabilità.

In realtà, deve essere sottolineata la nullità della predetta clausola ex art. 1229, II comma, poichè, secondo una consolidata giurisprudenza, tale norma può essere applicata anche in sede di responsabilità extracontrattuale. Ciò in quanto le disposizioni sull'illecito civile risultano essere di ordine pubblico, inderogabili e, quindi, volte alla difesa di principi costituzionalmente tutelati.

Nel contesto sportivo, da lungo tempo la giurisprudenza riconosce la responsabilità aggravata da cose in custodia in capo al soggetto incaricato di mantenere la cosa in condizioni idonee per il fruitore. Si intende custode il soggetto che ha il governo della cosa  e, cioè, un effettivo potere di diritto o anche di fatto che gli consente di vigilarla, mantenendo il controllo in modo da non produrre alcun danno.

In caso di danni, sarà del medesimo custode l'onere di provare l'intervento di una causa esterna (fatto naturale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato, caso fortuito) che sia completamente estranea alla sua sfera di controllo,  tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento. 

Non essendo presente, nei fatti, alcun elemento probatorio che possa escludere la responsabilità dei convenuti, il Tribunale di Arezzo ha applicato, in accordo la con costante giurisprudenza sul tema, le ordinarie norme sull'illecito civile.

Precedenti conformi (se esistenti)

Cass. Civ., n. 19998-2013; Cass. Civ., n. 858-2008; Cass. Civ., n. 5136-2003.

Autore

Greta Carriero, Dottoressa in Giurisprudenza

 

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