Corte giustizia Unione Europea Sez. III, 25 aprile 2013, n. 81/12 Asociaþia ACCEPT c. Consiliul Naþional pentru Combaterea Discriminarii

Gli artt. 2, paragrafo 2, e 10, paragrafo 1, della Direttiva n. 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 devono essere interpretati nel senso che fatti come quelli che hanno dato origine alla controversia nel caso di specie possono essere qualificati alla stregua di "fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione" per quanto riguarda una squadra di calcio professionistica, nel caso in cui le dichiarazioni controverse provengano da una persona che si presenta ed è percepita, nei mezzi di informazione e nella società, come il principale dirigente di tale squadra professionistica, senza che sia per questo necessario che essa disponga della capacità di vincolare o rappresentare giuridicamente tale società in materia di assunzioni.

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