CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA GIURISDIZIONE IN TEMA DI ELEZIONI AD UNA CARICA SOCIALE DI UNA FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE (nota a Cassazione civile, Sezioni Unite, 02 febbraio 2022, n. 3101), di Giulia Funghi e Chiara Iovino

Titolo

Considerazioni in merito alla giurisdizione in tema di elezioni ad una carica sociale di una federazione sportiva nazionale

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Cassazione Civile, Sezioni Unite, 02 febbraio 2022, n. 3101 - Dott. Antonio Manna (Presidente); Dott. Francesco Terrusi (rel. Consigliere)

Massima

“All’ordinamento sportivo è riservata la disciplina delle questioni concernenti l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, e, cioè, di quelle che sono comunemente note come “regole tecniche”, oltre che “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari”. Mentre non lo è, (…), la controversia in cui si discute della decisione relativa alla regolarità dell’elezione a una carica sociale”.

Keywords

Giurisdizione sportiva; Giurisdizione statale; Elezioni; Causa di ineleggibilità e rapporto di lavoro subordinato; Autonomia dell’ordinamento sportivo; legge n. 280/2003; UITS (Unione Italiana Tiro a Segno).

Commento

La pronuncia oggetto della presente disamina offre l’occasione per analizzare la seguente questione: se sia riservata al giudice sportivo o alla giurisdizione dello Stato (ordinaria o amministrativa) la controversia avente ad oggetto l’ineleggibilità di un componente di un organo di una federazione sportiva.

 

L’intera vicenda origina dall’esclusione di M.S. dalla carica di consigliere dell’assemblea dell’Associazione sportiva dilettantistica Tiro a segno nazionale, sezione di Palermo, per la sussistenza, tra lo stesso e la sezione T.S.N. di Palermo, di un rapporto di lavoro subordinato, causa di ineleggibilità e incompatibilità.

 

A seguito dei reclami interni previsti dall’ordinamento degli associati, M.S. presentava ricorso al TAR del Lazio, impugnando la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI con 5 motivi di doglianza.

 

Il TAR dichiarava inammissibile il ricorso, imputando il proprio difetto di giurisdizione “all’applicazione della regola di riparto di cui agli articoli 1, 2 e 3 d.l. 19 agosto 2003, n. 220 convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280 per come interpretati dalla sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2011, n. 49”, ai sensi della quale la giustizia sportiva è uno strumento di tutela riconosciuto dall’ordinamento per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle “regole sportive”, mentre alla giustizia statale sono demandate le controversie rilevanti per l’ordinamento generale, che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

 

Secondo quanto affermato dai Giudici del TAR, la questione non aveva rilevanza esterna all’ordinamento sportivo per due ordini di ragioni.

 

In primo luogo, l’elezione dei componenti degli organi sociali ricade nella competenza della giustizia sportiva, in quanto la regolamentazione dell’assetto organizzativo territoriale delle federazioni sportive è funzionale allo svolgimento delle competizioni sportive. In secondo luogo, per la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato delle federazioni sportive, le quali, pertanto, esercitano facoltà di diritto privato nel governare le loro articolazioni territoriali.

 

Su appello di M.S., il Consiglio di Stato riesaminava la controversia, ribaltando la decisione del TAR con sentenza n. 2320/2020, con la quale escludeva che la giurisdizione spettasse alla giustizia sportiva. Restava da stabilire, pertanto, se la causa fosse di competenza della giurisdizione ordinaria o di quella amministrativa.

 

Trattandosi di un atto di una Federazione sportiva e in virtù della previsione di cui all’art. 133, comma 1, lett. z),  del d.lgs. n. 104 del 2010, ai sensi della quale “le controversie aventi ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ed escluse quelle inerenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo”, il Consiglio di Stato non poteva che statuire che la competenza appartenesse alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

 

Il CONI, ritenendo la controversia instaurata dal sig. M.S. riservata alla cognizione degli organi di giustizia sportiva, proponeva contro la citata sentenza ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi: la violazione o falsa applicazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., 1, 2, e 3 del d.l. n. 220/2003, come convertito dalla L. n. 280/2003, e dell’art. 133 D.lgs. n. 104/2010.

 

Il secondo motivo, ritenuto inammissibile, concerneva, invece, la violazione o falsa applicazione delle stesse norme per eccesso di potere da sconfinamento e per violazione del vincolo della c.d. pregiudiziale sportiva.

 

Data la rilevanza della questione, ci concentreremo sulle motivazioni che hanno indotto il Supremo Consesso a ritenere infondato il primo motivo di doglianza del Comitato Olimpico.

 

Il principale argomento dei giudici di legittimità consisteva nell’affermare che la contestazione relativa all’elezione a una carica sociale dia accesso alla giurisdizione statale, in quanto non si discute dell’applicazione di una regola tecnica finalizzata a garantire il corretto svolgimento di un’attività sportiva, ma della legittima investitura di organi interni di una associazione.

 

Le associazioni - siano esse di diritto privato o di diritto pubblico –, in quanto formazioni sociali in cui si esplica la personalità dell’individuo, non possono che essere considerate rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, come dimostrato, altresì, dalla Costituzione (art. 2) e dal codice civile (art. 14 e ss.).

 

Il CONI si opponeva a questa argomentazione, rilevando che le vicende strutturali interne alla vita delle federazioni rimarrebbero confinate nell’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo dalla Corte Costituzionale.

 

I Giudici di Piazza Cavour, riprendendo la sentenza della Corte Cost. n. 49/2011, e il successivo sviluppo interpretativo offerto dalla sentenza  n. 160/2019, ribadivano, invece, come, da un lato, l’autonomia dell’ordinamento sportivo investa l’osservanza e applicazione di regole tecniche e disciplinari, e, dall’altro, come l’esatto confine tra i due ordinamenti debba essere tracciato tenendo conto anche del necessario limite del bilanciamento con le altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, tra le quali spicca, per pienezza ed effettività, la tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24, 103 e 113 Cost.

 

Le Sezioni Unite, inoltre, offrivano la loro interpretazione degli artt.1, 2, 3 della legge n. 280/2003, statuendo che: “l’articolo 1 assicura l’autonomia dell’ordinamento sportivo e garantisce la tutela giurisdizionale solo a quelle posizioni giuridiche soggettive che, pur legate con l’ordinamento sportivo, sono rilevanti per l’ordinamento statale; l’articolo 2 devolve all’ordinamento sportivo l’osservanza delle disposizioni regolamentari organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, le condotte di rilievo disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni sportive, trattandosi del c.d. “vincolo sportivo”, in base al quale le società, le associazioni, gli affiliati e i tesserati hanno l’onere di adire, secondo statuti e regolamenti del Coni e delle Federazioni, gli organismi di giustizia dell’ordinamento settoriale; l’articolo 3 stabilisce che, una volta esauriti i ricorsi interni alla giustizia sportiva – e fatta salva la giurisdizione ordinaria sui soli rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti – ogni altra controversia su atti del Coni o delle Federazioni sportive è disciplinata dal codice del processo amministrativo”.

 

In conclusione, pertanto, la Cassazione, come correttamente affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza impugnata, ha stabilito che la controversia in cui si discute della  regolarità di un’elezione a una carica sociale - nonostante riguardi l’organizzazione di una federazione sportiva - non è una questione irrilevante per l’ordinamento dello Stato, sia alla luce del fatto che si tratta di una formazione sociale in cui si esplica la personalità dell’individuo, sia alla luce dell’interpretazione fatta dalla giurisprudenza, anche costituzionale, della l. n. 280/2003 e, quindi, resta soggetta alla giurisdizione statale, rectius alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.133 comma 1, lett. z), cod. proc. amm.

Precedenti conformi (se esistenti)

Sull’esatto confine tra ordinamento sportivo e statale, si vedano, ex multis: Corte Cost., n. 160 del 2019; Corte Cost., n. 49 del 2011; Cass., S.U., n. 29654/2020; Cass., S.U., n. 4850/2021; Cass., S.U., n. 30714/2021; Cons.  Stato, VI, n. 3065/2017.

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

“Ordinamento sportivo e giustizia statale” di E. Lubrano, XIV capitolo del testo, "Lo sport e il diritto", AA.VV., Jovene Ed. 2004.

 

In merito alla sentenza del Consiglio di Stato, si veda l’interessante contributo dell’Avv. Sicilia “S.M./CONI – U.I.T.S.  Giurisdizione Amministrativa” al seguente sito https://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/giurisprudenza-europea-e-statale/consiglio-di-stato.html;

Autore

Dott.sse Giulia Funghi e Chiara Iovino

 

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