Esenzione dall’imposta sulla pubblicità per le associazioni sportive dilettantistiche che effettuino in modo diretto propaganda della propria attività

Titolo

“Esenzione dall’imposta sulla pubblicità per le associazioni sportive dilettantistiche che effettuino in modo diretto propaganda della propria attività”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Cass. Civ, sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 2184 - Dott. Domenico Chindemi (Presidente); Dott. Antonio Mondini (rel. Consigliere) 

Massima

“Gli enti di cui al primo comma dell’art. 90 della legge 289/2002 vanno esenti da imposta sulla pubblicità laddove effettuino in modo diretto propaganda della propria attività al fine di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere, così, l’attività sportiva dilettantistica”

Keywords

Società sportive dilettantistiche - Tributi – Imposta sulla pubblicità

Commento

La pronuncia oggetto della presente disamina offre l’occasione per analizzare il quadro normativo relativo alle disposizioni tributarie in materia pubblicitaria riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche.

L’intera vicenda origina dal ricorso presentato dalla società Dansar srl, concessionaria del servizio di riscossione dell’imposta sulla pubblicità del Comune di Iseo, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia n. 4056 del 7 luglio 2016.

La Commissione riteneva che l’esenzione dall’imposta, prevista dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 407, come interpretata dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 128, valesse anche per la pubblicità effettuata su mezzi locati a terzi a fini di sponsorizzazione nonché per la pubblicità, rivolta all’interno dell’impianto sportivo, che sia percepibile dall’esterno.

La Dansar srl lamentava che la commissione tributaria avesse violato le disposizioni di legge con riferimento sia al presupposto soggettivo che a quello oggettivo dell’imposta ed emetteva avviso di accertamento per omesso versamento del tributo negli anni dal 2007 al 2011 a carico della Orsa Tris Moka.

La commissione tributaria, infatti, affermando che “la dizione “realizzata” riferita alla pubblicità non può che fare riferimento ai mezzi predisposti dagli enti agevolati e locati a terzi a fini della sponsorizzazione dell’attività sportiva” contraddiceva la lettera dell’art. 1, comma 128, l. 266/2005 che parla di pubblicità realizzata da società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro e non di pubblicità realizzata da terzi su spazi messi a loro disposizione (a titolo oneroso) da tali società.

Trattandosi di una norma derogatoria del regime d’imposta, la stessa deve essere interpretata in senso restrittivo, pertanto non è possibile affermare che la ratio della norma sia quella di perseguire l’interesse generale di fornire un’agevolazione agli enti sportivi dilettantistici e privi di scopo di lucro nel reperimento di fondi necessari allo sviluppo dell’attività sportiva.

Gli enti di cui al primo comma dell’articolo 90 della legge 289/2002 vanno esenti dall’imposta sulla pubblicità solo ove effettuino propaganda in modo diretto. 

Il ricorso della Orsa Tris Moka Società Sportiva Dilettantistica avverso gli avvisi di accertamento notificati dalla ricorrente veniva pertanto rigettato.

Precedenti conformi (se esistenti)

Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sezione XI, sentenza 13 dicembre 2019 - 10 gennaio 2020, n. 94;

Sull’interpretazione dell’articolo 90 comma 8 L. n. 289/2002 riguardo la qualificazione delle spese come pubblicitarie ex multis: Cass. Civ. n. 1420/2018; Cass. Civ. n. 21578/2017; Cass. Civ. n. 21333/2017

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

“Sponsorizzazioni sportive, vanno distinte spese di rappresentanza e di pubblicità” di Facchin C., pubblicato su Altalex in data 7.2.2020

Autore

Dott.sse Giulia Funghi e Chiara Iovino