Cassazione Penale, Sezione IV, 2 ottobre 2018, n. 43575. “Al soggetto colpito da Daspo può essere impedito di assistere alla partita da edificio privato vicino allo stadio?”

Titolo

“Al soggetto colpito da Daspo può essere impedito di assistere alla partita da edificio privato vicino allo stadio?”.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Cassazione Penale, sez. III, 2 ottobre 2018, n. 43575- Dott. Lapalorcia (Presidente); Dott. Socci (rel. Consigliere).

Massima

"In considerazione della natura di prevenzione atipica del c.d. "Daspo", dei divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonchè a quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistano alle manifestazioni medesime, deve accertarsi in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata ed in uscita dallo Stadio, non essendo sufficiente accertare la visione della partita da una casa privata, sita vicina allo stadio".

Keywords

Daspo – Atti di violenza negli stadi –Manifestazione sportiva

Commento

La sentenza in oggetto offre alla Suprema Corte l’occasione per chiarire che il c.d. "Daspo", che è il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, che il questore può disporre a carico di persone denunciate o condannate per una serie di reati contro l'ordine pubblico o commessi mediante violenza previsti dall'art. 6, c. 1, della Legge n. 409/1981, è esteso anche ai luoghi "specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime". 

Il soggetto colpito da Daspo può, però, assistere ad una manifestazione sportiva da una casa privata, sita vicina allo stadio, se non viene accertato in concreto il pericolo di reali contatti personali con gli spettatori, in entrata ed in uscita dallo Stadio.

La ratio della norma è, infatti,quella di impedire contatti umani pericolosi per la sicurezzapubblica e non di impedireai tifosi di assistere alle partite. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnatadifettavadella motivazione riguardo al concreto pericolo di reali contatti personali con gli spettatori in entrata ed in uscita dallo stadio, in relazione ai luoghi ed agli orari di entrata ed uscita dall’abitazione privata dei due ricorrenti. Era statoesaminato, invece, solo l’aspetto relativo alla presenza dei due soggetti sul balcone ad assistere alla partita di calcio.

Precedenti conformi

Cass. Pen., sez. 03, n. 8435 del 16/02/2011;Cass. Pen., sez. 03, n. 23958 del 04/03/2014;Cass. Pen., sez. 03, del 22/04/2015, n. 31387; Cass. Pen., sez. 03, n. 10977 del 28/01/2016;Cass. Pen., sez. 03,del 08/04/2016, n. 30408.

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

Il Diritto Sportivo, F. Verde e M. Sanino, CEDAM, 2011, p. 342; L’espansione delle misure di prevenzione personale. Il caso DASPO, G. Mantini, DIKE Giuridica Editrice, 2017.

Autore

Dott.sse Giulia Funghi e Chiara Iovino

 

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