Cassazione Penale, sezione IV, 28 febbraio 2018, n. 9160. "Buca sul campo da gioco: condannato il responsabile della società calcistica titolare dell’impianto"

Titolo

“Buca sul campo da gioco: condannato il responsabile della società calcistica titolare dell’impianto”

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Cassazione Penale, Sez. IV, 28/02/2018, n. 9160

Dott.ssaPiccialli(Presidente); Dott.Pavich(rel. Consigliere)

Massima

In tema di reati contro la persona, il responsabile di una società sportiva, che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l'esercizio delle attività e discipline sportive, é titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, c.p., ed é tenuto, anche per il disposto di cui all'art. 2051 c.c., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare quelle cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva, con la conseguente affermazione del nesso di causalità tra l'omessa adozione di dette cautele e l'evento lesivo occorso ad un utente dell'impianto sportivo.

Keywords

Attività pericolose - Responsabilità Civile- Posizione di garanzia -Responsabile società sportiva

Commento

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela di coloro che le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle attrezzature stesse.

L’occasione per formulare questo pronunciamento è stata fornita dall’incidente occorso a un giocatore di calcio a sette, che nel corso di una partita, si infortunava, scivolando su un avvallamento del terreno di gioco, nascosto da una pozzanghera d’acqua.

La Corte di legittimità precisa che la posizione di garanzia del soggetto che ha in custodia un impianto sportivo non discende dalla natura intrinsecamente pericolosa dello sport praticato, bensì dal possibile verificarsi, in dipendenza dell’utilizzo dell’impianto stesso, dei danni che rientrino nell’area della prevedibilità. In virtù del nesso di causalità tra l’omessa adozione delle cautele atte a impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla pratica sportiva e l’evento lesivo occorso all’utente dell’impianto stesso, è possibile attribuire al responsabile della società sportiva, che ha la disponibilità delle attrezzature, una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 comma 2, c.p.

Inconferenti sono gli ulteriori argomenti sviluppati dal ricorrente, con riferimento sia al fatto che il campo fosse stato concesso in locazione, in quanto ex art. 2051 c.c. il titolare del bene è responsabile per i danni cagionati dalla cosa a terzi specie se dipendono dalle caratteristiche strutturali della cosa stessa; sia con riferimento alla possibilità di attribuire all’arbitro una parallela posizione di garanzia, sulla base degli artt. 60 e 64 NOIF. Oltre al fatto che, anche nel caso fosse ipotizzabile una posizione di garanzia in capo all’arbitro, questa non andrebbe a escludere quella in capo al titolare della società sportiva, in quanto ciascuno è destinatario per intero dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge, gli articoli citati non consentono di fondare un’autonoma responsabilità dell’arbitro.

L’art. 60, infatti, attribuisce unicamente la facoltà, in capo all’arbitro, di valutare la possibilità o meno di disputare la partita in occasione di eventi atmosferici che possano ostacolarne il regolare svolgimento. L’art. 64 statuisce effettivamente la responsabilità dell’arbitro in ordine alla sicurezza e incolumità propria, dei giocatori e dei guardialinee, tuttavia, con riferimento a ragioni di ordine pubblico e non in conseguenza di eventi atmosferici.

Precedenti conformi (se esistenti)

Cass. Pen., sez. IV, sent. 21 aprile 2015, n. 22037; Cass. Pen., sez. IV, sent. 9 febbraio 2012, n. 18826; Cass. Pen., sez. IV, sent. 20 settembre 2011, n. 18798; Cass. pen., sez. IV sent. 10 novembre 2005, n. 11361;

Essenziali riferimenti bibliografici (ove ritenuti necessari)

“Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e del manutentore di un videogioco per la morte di una bambina rimasta folgorata” - Nota a Cass., sez. IV, sent. 15 novembre 2016 (dep. 15 dicembre 2016), n. 53326, Pres. Blaiotta, Rel. Pezzella di Marco Mariotti - Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2017 di Diritto Penale Contemporaneo

Autore

Dott.sse Giulia Funghi e Chiara Iovino


Scarica qui il testo del provvedimento in PDF