Misure di sostegno per associazioni e società sportive dilettantistiche nell’emergenza epidemiologica da COVID-19: l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020" di Francesca Piergentili

Titolo/Oggetto

S.M./CONI – U.I.T.S.  

Misure di sostegno per associazioni e società sportive dilettantistiche nell’emergenza epidemiologica da COVID-19: l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020

Estremi provvedimento

Corte Cost. 22/02/2022, n. 40 – G. Amato (Presidente), L. Antonini (Redattore), R. Milana (Cancelliere)

Massima

La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, convertito in l. n. 176 del 2020 - disposizione che prevede misure di sostegno per associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso o cessato l’attività sportiva a causa dell’emergenza epidemiologica - nella parte in cui non prevede l’intesa della Conferenza Stato-Regioni per l’adozione del provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio.

 

La materia “ordinamento sportivo” rientra tra le competenze legislative concorrenti. L’intesa avrebbe garantito non solo le esigenze statali di esercizio unitario, ma anche l’autonomia di spesa costituzionalmente riconosciuta alle Regioni, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Keywords

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA’ - ORDINAMENTO SPORTIVO - MISURE DI SOSTEGNO

Commento/Sintesi

La Regione Campania ha impugnato l’art. 3, comma 2, l’art. 6-bis, comma 16, l’art. 19-septies, comma 4, e l’art. 19-octies, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - convertito con modificazioni in l. 18 dicembre 2020, n. 176 - in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost.

 

L’art. 3 del d.l. istituisce, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il «Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche», al fine di far fronte alla crisi economica di tali enti causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19; al comma 2 dispone che il Fondo “è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività” a seguito “dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive”.

 

Per la ricorrente la norma violerebbe i principi di ragionevolezza e di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.), prevedendo l’erogazione del contributo per le sospensioni delle attività disposte da provvedimenti statali, ma non anche per quelle adottate in sede regionale o comunale.

 

La disposizione lederebbe anche il principio di leale collaborazione (art. 120 Cost.) e il riparto delle competenze statali e regionali (artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost.), dal momento che non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione del Fondo.

 

La ricorrente lamenta, inoltre, la violazione del principio di leale collaborazione e dei criteri di riparto delle competenze legislative per quanto riguarda l’art. 6-bis, comma 16, – che prevede misure di sostegno per le strutture di ospitalità degli studenti universitari – e l’art. 19-septies, comma 4, che prevede misure di promozione all’utilizzo della telemedicina presso le farmacie dei piccoli centri.  

 

Infine, la Regione impugna il comma 2 dell’art. 19-octies, che stabilisce un sostegno economico per interventi di cura e, in particolare, per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori: la norma non garantirebbe la partecipazione delle Regioni nella individuazione delle modalità attuative dell’autorizzazione di spesa.

 

Preliminarmente, la Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137, in riferimento all’art. 3 Cost., per difetto di ridondanza, mentre ne afferma la fondatezza in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost.

 

La norma afferisce, infatti, alla materia «ordinamento sportivo», rientrante nelle competenze legislative concorrenti di cui all’art.117, terzo comma, Cost. Il fondo è destinato alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, ossia a soggetti giuridici di tale ordinamento, in relazione alle ripercussioni sulla «propria attività istituzionale» conseguenti ai «provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive».

 

L’attività sportiva è, così, “presa in considerazione in base a un criterio di capillarità e di prossimità al territorio”.

 

La giurisprudenza costituzionale in materia ha già ascritto alla competenza regionale in materia di ordinamento sportivo sia un fondo statale «finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o alla ristrutturazione di quelli già esistenti» (sent. n. 254 del 2013), sia un finanziamento statale agli enti di promozione sportiva per consentire lo svolgimento dei compiti istituzionali e per il potenziamento dei programmi relativi allo sport sociale» (sent. n. 424 del 2004).

 

È possibile istituire un fondo statale con vincolo di destinazione attraverso la “chiamata in sussidiarietà” da parte dello Stato, ai sensi dell’art. 118 (sent. n. 168 del 2008): con legge, le funzioni amministrative sono attribuite, previa intesa, a livello centrale per esigenze di carattere unitario. Tali esigenze sono riscontrabili nel caso in esame, ma la disposizione avrebbe dovuto prevedere contestualmente il coinvolgimento degli enti territoriali nell’adozione dell’atto che regola l’utilizzo del fondo (sent. n. 74 del 2018): mediante l’intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni si sarebbero contemperate le ragioni dell’esercizio unitario con la garanzia dell’autonomia di spesa costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. La mancata previsione di tale concertazione determina, invece, la violazione del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost”.

 

La Corte dichiara, pertanto, l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio sia adottato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

 

La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 19-octies, comma 2: dal momento che la tutela della salute rientra nella materia di competenza legislativa concorrente, il riparto delle disponibilità finanziarie per assicurare la garanzia dei LEA non può prescindere dal coinvolgimento delle Regioni.

 

Sono, invece, dichiarate non fondate le questioni relative all’art. 6-bis, comma 16 e all’art. 19-septies, comma 4: il nucleo essenziale della normativa è, in questi casi, chiaramente riconducibile in via prevalente alla competenza statale.

Autore

Avv. Francesca Piergentili

 

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