Consiglio di Stato 27 aprile 2015, n. 2156 III sez. (in sede giurisdizionale)

Presidente, Gianpiero Paolo Cirillo - Estensore, Dante D’Alessio

Violazione art. 5, 3° comma, d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 – violazione art. 3, 2° e 3° comma, Regolamento esercizio diritto cronaca audiovisiva – utilizzo immagini per fini scenografici – irrilevanza modalità trasmissione – lesione diritti audiovisivi – configurabilità

Al di fuori dei limiti ricavabili dall’art. 5, 3° comma, del d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 e dall’art. 3, 2° e 3° comma, del Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva, non è consentito ai soggetti che non sono assegnatari dei diritti audiovisivi sportivi e che non hanno, quindi, acquisito il diritto oneroso di sfruttamento economico degli eventi sportivi, trasmettere le immagini riguardanti quegli eventi. In tal senso, a nulla rilevano le modalità di trasmissione delle immagini e la circostanza che le stesse siano impiegate solo come “contorno” e “sfondo” per le discussioni tenute dagli ospiti in studio.

 

Violazione art. 5, 3° comma, d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 – violazione art. 3, 2° e 3° comma, Regolamento esercizio diritto cronaca televisiva – utilizzo immagini per fini scenografici – responsabilità esclusiva inserzionista terzo – esclusione – responsabilità editoriale per omessa vigilanza – sussistenza

            Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lett. b) e lett. h) del d.lgs. n. 177 del 2005, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività audiovisiva è responsabile dei contenuti dei programmi trasmessi a prescindere da ogni questione riguardante i rapporti intrattenuti con gli autori dei programmi e fatta salva ogni possibile rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno materialmente determinato l’evento che è stato poi sanzionato.

 

Violazione art. 5, 3° comma, d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 9 – violazione art. 3, 2° e 3° comma, Regolamento esercizio diritto cronaca televisiva – riduzione sanzione ex art. 51, 5° comma, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 – applicazione generale – esclusione – specifiche violazioni – applicabilità

La riduzione delle sanzioni previste dal comma 5 dell’art. 51 del d.lgs. n. 177 del 2005 non opera con riferimento a tutti i provvedimenti sanzionatori posti in essere dall’Autorità ma solo con riferimento alle specifiche violazioni indicate analiticamente nel comma 1 (e richiamate nel comma 2), fra le quali non rientrano le fattispecie riconducibili alle condotte e ai poteri sanzionatori di cui all’art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 

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