Consiglio di Stato, Sez. V, 30 luglio 2014, n. 4031 (Est. Lotti).

Art. 49 NOIF – Composizione degli organici dei campionati – Principio della “promotion and regolation”

L’art. 49 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (c.d. NOIF) in materia di composizione degli organici del campionato di calcio di Serie D delinea il meccanismo della progressione delle squadre dal minore campionato dilettantistico (III Categoria) fino al massimo campionato professionistico (Serie A), così come, a contrario, la “retrocessione” dal campionato superiore a quello inferiore, sulla base del principio della “promotion and relegation”: il passaggio di categoria avviene a seguito dei risultati conseguiti dalle società al termine di ciascuna stagione sportiva nel campionato di competenza.

Art. 49 NOIF – Composizione degli organici dei campionati – Principio della “promotion and regolation”  –  Deroga per meriti sportivi – Accesso al campionato di serie D.

L’art. 49 NOIF contiene una deroga al principio della “promotion and relegation” e prevede un’ipotesi straordinaria di accesso al campionato di Serie D: 1) per la squadra che ha vinto la Coppa Italia, a condizione che la stessa sia una società di Eccellenza; 2) oppure, in alternativa, per la squadra sconfitta nella gara finale della Coppa Italia, qualora la vincitrice della Coppa sia già stata promossa in Serie D all’esito dei risultati conseguiti nel campionato di Eccellenza (primo posto o vincitrice degli spareggi tra le seconde); 3) infine, sempre in via alternativa, per una delle semifinaliste della Coppa (da individuarsi in una gara di spareggio), nel caso in cui entrambe le finaliste siano già state promosse in Serie D all’esito del risultato conseguito nel campionato di Eccellenza.

Art. 49 NOIF – Composizione degli organici dei campionati – Principio della “promotion and regolation” –  Deroga per meriti sportivi – Accesso al campionato di serie D – Stretta interpretazione.

I casi di deroga al principio generale della “promotion and relegation” previsti dall’art. 49 NOIF costituiscono eccezioni ad un principio generale che permea e connota tale fase dell’ordinamento sportivo, sono di stretta interpretazione e, quindi, insuscettibili di applicazione analogica. Di conseguenza, la deroga al principio generale della “promotion and relegation” non opera in favore di una società che, nella gara finale della Coppa Italia Dilettanti, è stata sconfitta da una società che non si è poi iscritta al campionato di Serie D poiché la qualità di finalista in un torneo in cui la vincitrice non ha conseguito la promozione in serie D (e non vi si è poi iscritta per motivi diversi) non evidenzia alcun similare merito sportivo suscettibile di analoga tutela.

N. 04031/2014REG.PROV.COLL.

N. 04194/2014 REG.RIC.

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