Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2014, n. 3858 (est. Franconiero)

Competizioni UEFA – F.I.G.C. – Natura giuridica – Soggetto privato

Nell’attività di organizzazione di competizioni calcistiche europee la FIGC non agisce come organo delegato di un ente pubblico. L’UEFA, infatti, è un soggetto di natura privata del tutto estraneo all’organizzazione amministrativa italiana e partecipe della stessa natura è l’attività svolta nell’organizzare la Europa League, nella quale non è in alcun modo ravvisabile la spendita di poteri amministrativi.

Giurisdizione e competenza – Clausole arbitrali – Accettazione per comportamento concludente

Con la partecipazione alle competizioni calcistiche, interne ed europee, ed in generale a tutte le attività ed iniziative sportive organizzate dalla FIGC e dalla UEFA, deve ritenersi perfezionata l’accettazione delle clausole arbitrali di tipo statutario che obbligano le società calcistiche a rispettare gli statuti ed i regolamenti della UEFA e a riconoscere la competenza esclusiva del TAS di Losanna.

Giurisdizione e competenza – Provvedimenti FIGC di diniego di ammissione a competizioni UEFA – Tas di Losanna – Competenza esclusiva

La competenza a giudicare della legittimità dei provvedimenti di diniego di ammissione a competizioni emanati dalla FIGC UEFA spetta, in via esclusiva, al TAS di Losanna (*).

(*) Il Consiglio di Stato, con la sentenza richiamata in epigrafe, ha declinato la giurisdizione rispetto a un ricorso con il quale si chiedeva l'annullamento della decisione della FIGC di esclusione della società ricorrente dalla competizione sportiva europea denominata Europa League. L'esclusione era stata motivata in ragione del mancato rispetto di un termine perentorio previsto per l'adempimento ad alcuni oneri fiscali.

Tanto il TAR quanto il Consiglio di Stato hanno rilevato la propria carenza di giurisdizione sul presupposto della sussistenza di una convenzione arbitrale, liberamente sottoscritta dalle società calcistiche nell'aderire alle competizioni calcistiche organizzate in sede europea, che devolve le controversie di questo tipo al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna.

I giudici di appello hanno altresì evidenziato come non fosse possibile, nella specie, applicare quell'orientamento secondo cui la giurisdizione amministrativa deve essere affermata nelle controversie concernenti la iscrizione di società calcistiche ai campionati nazionali. E ciò per la dirimente considerazione che l'UEFA non appartiene all'organizzazione amministrativa italiana, avendo origine internazionale e natura privatistica (a differenza della FIGC che, nell'attività di organizzazione delle competizioni nazionali, agisce come organo delegato del CONI e dunque esercitando poteri di natura pubblicistica).

La decisione che, sotto questo secondo aspetto, non attribuisce rilievo al fatto, dedotto dalla ricorrente, che la Federazione nazionale applichi le norme stabilite in sede europea mediante una serie di altre disposizioni attuative di matrice nazionale, sembra trovare la sua base fondante essenzialmente nell'esistenza della clausola compromissoria che prevede il riconoscimento della competenza esclusiva del TAS di Losanna. Sul punto, nel respingere le censure di violazione degli artt. 24 e 113 Cost. e 6 CEDU, i giudici hanno rimarcato come non sussista la lamentata compressione della tutela giurisdizionale, posto che la deroga alla giurisdizione statale non osta a che il lodo del TAS possa essere impugnato davanti al Tribunale federale svizzero ai sensi della legge federale svizzera di diritto internazionale privato (U.C.).

N. 03958/2014REG.PROV.COLL.

N. 05616/2014 REG.RIC.

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