Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2014, n. 3037 (est. Giovagnoli)

Giustizia amministrativa – Termini processuali – Rito c.d. abbreviato – Controversie relative a provvedimenti delle federazioni sportive – Residente all’estero – Termine dimezzato per notificazione dell’appello – Si applica.

L’art. 119, comma 1, lett. g) c.p.a. sottopone alla disciplina del c.d. giudizio abbreviato, fra le altre, le controversie relative ai provvedimenti delle Federazioni sportive. Non vale ad escludere l’applicazione di tale norma la circostanza che l’appellante risieda all’estero. La residenza all’estero non è, infatti, presa in considerazione da alcuna norma al fine di consentire una deroga alla regola del dimezzamento per la notificazione dell’appello o, comunque, al fine di consentire l’applicazione di un allungamento del predetto termine.

Ordinamento sportivo – Disposizione regolamentare che qualifica un atleta “di formazione italiana” a prescindere dalla cittadinanza – Illegittimità – Sussiste.

E’ illegittima una disposizione regolamentare che prescrive che un atleta, per essere considerato (indipendentemente dalla sua cittadinanza) “di formazione italiana”, debba essersi formato nei vivai italiani e aver partecipato a campionati giovanili per almeno quattro stagioni sportive.

Tale norma è innanzitutto irragionevole perché tutela non tanto i giovani talenti nazionali, ma soprattutto gli interessi economici delle società sportive, consentendo alle stesse di massimizzare l’utilità economica che ritraggono quando vendono i giocatori che esse stesse hanno formato tecnicamente nei propri vivai.

Sotto altro profilo, presenta aspetti di incompatibilità costituzionale e comunitaria perché: a) dà luogo ad una “discriminazione alla rovescia”, nel senso che l’atleta italiano formatosi tecnicamente all’estero è discriminato, senza alcuna plausibile giustificazione, rispetto all’atleta straniero formatosi tecnicamente in vivai nazionali; b) incide anche su alcune prerogative che sono proprie dello status di cittadino dell’Unione europea (art. 20 TFUE), oltre che sui diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta di Nizza.

N. 03037/2014REG.PROV.COLL.

N. 02029/2012 REG.RIC.

 

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