Consiglio di Stato, Sez. Quinta, n. 5554-2017. "Principio di autonomia tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico generale

 Titolo

Principio di autonomia tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico generale.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Consiglio di Stato, Sezione V, 27 novembre 2017, n. 5554

Massima

In virtù del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, sussiste il difetto di giurisdizione amministrativa in relazione al ricorso in annullamento di sanzioni disciplinari inflitte da organi della giustizia sportiva, ove il ricorrente non abbia preventivamente esperito tutti i gradi della stessa.

Keywords

autonomia;ordinamento; giustizia sportiva; giurisdizione; sanzione.

Commento

Il Tribunale Federale della Federazione Italiana Nuoto irrogava, nei confronti di un atleta di pallanuoto, la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi da ogni attività federale e sociale, per la violazione del vincolo della giustizia sportiva, previsto dall’art. 29 dello Statuto Federale. Tale vincolo impone, a tutti i tesserati della singola federazione, di adire gli organi di giustizia sportiva in relazione a controversie vertenti sulle materie di cui all’art. 2, Decreto Legge n. 220 del 2003, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”. L’atleta, infatti, in violazione di detto vincolo, aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale civile di Catania contro l’ASD Nuoto Catania, al fine di ottenere da quest’ultima lo svincolo incondizionato del proprio cartellino. Avverso il provvedimento di sospensione, l’atleta adiva la Corte Federale d’Appello, ottenendo, per gli effetti, la dichiarazione di nullità della sanzione disciplinare. In tale contesto, la Procura Federale deferiva nuovamente l’atleta per le medesime violazioni contestategli precedentemente dal Tribunale Federale; avverso tale ulteriore contestazione, il pallanuotista ricorreva dinanzi al Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, eccependo, con riguardo all’operato della Procura Federale, la violazione del principio del ne bis in idem, degli artt. 24 e 102 della Costituzione, nonché l’eccesso di potere e il difetto di motivazione. Al contempo, la Federazione Italiana Nuoto, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per la natura disciplinare della sanzione irrogata all’atleta; in aggiunta, contestava il mancato esperimento di tutti i gradi di giudizio dinanzi alla giustizia sportiva che, ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Federale, è un vincolo per tutti i tesserati della Federazione.

Il Tar Lazio affermava, sul punto, che i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento statuale sono regolati dal principio di autonomia, in virtù del quale l’atleta avrebbe potuto rivolgersi al giudice amministrativo solo in seguito all’esperimento di tutti i gradi della giustizia sportiva. Sulla base di tali argomentazioni, il Tar Lazio riteneva quindi preclusa all’atleta la tutela impugnatoria dei provvedimenti disciplinari, non avendo egli preventivamente impugnato la decisione della Corte Federale al Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I. Avverso la pronuncia di primo grado, l’atleta proponeva ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo,in particolare, la violazione del principio di effettività del diritto alla difesa, ai sensi degli artt. 24 e 102 Cost. Tuttavia, il Collegio ribadisce il principio di autonomia, disciplinante il rapporto tra gli ordinamenti sportivo e statuale, sancito dagli artt. 1, co. 2 e 2, lett. b), Decreto Legge n. 220 del 2003, ove si dispone che «i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia» e, inoltre, che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina dei «comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive»; in tal modo sussiste, per l’atleta tesserato, l’obbligo di esperire preventivamente tutti i gradi della giustizia sportiva. Tale principio trova il proprio fondamento negli artt. 2 e 18 Cost., in tema di diritti inviolabili nelle formazioni sociali, e, come anche affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, assicura la pienezza ed effettività della tutela delle situazioni giuridiche soggettive ex artt. 24, 103 e 113 Cost. Dunque, alla luce di quanto affermato dal Collegio, il vincolo di giustizia sportiva è posto a fondamento del principio di autonomia, assicurando la tutela dell’individuo nell’ordinamento sportivo,in tal modo soddisfacedno le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale.

Autore

Enrico Spagnolello, Dottore in Giurisprudenza

Andrea Sircana, Dottore in Giurisprudenza

 
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