SULLA DEFINITIVA CESSAZIONE DELL’ ATTIVITÀ DEL TNAS: COORDINAMENTO TRA IL COMMA 1 E IL COMMA 2 DELL’ART. 65 DEL CODICE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA. - di FLAMINIA IELO

Il Collegio di Garanzia dello Sport, in sede consultiva, è stato di recente adito da parte del CONI ad esprimere parere in merito all’ambito di applicazione dell’art. 65, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, il quale stabilisce che: «le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale e per le quali il termine per l’istanza di arbitrato davanti al Tnas o di ricorso all’Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio o di Alta Corte secondo le rispettive disposizioni vigenti, in quanto applicabili».

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