IL CASO ATALANTA E IL DIVIETO DI TRASFERTA - di GIORDANA STRAZZA

Il decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119 ha introdotto nuove misure al fine di contrastare i fenomeni di illegalità e di violenza connessi a manifestazioni sportive.

In particolare, «in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio», l’articolo 4 comma 1, lett. a), attribuisce al Ministro dell'Interno- quale autorità nazionale di pubblica sicurezza- il potere di disporre, con decreto, il divieto di trasferta.

Il divieto - di durata non superiore a due anni - consiste nella chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio potenzialmente in grado di turbare l'ordine pubblico, a cui si aggiunge il divieto di vendita di titoli di accesso nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.  

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