Bruno Vellone ricorre contro FIGC per inibizione decisa da CFA FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Bruno Vellone (all'epoca dei fatti presidente e proprietario della quota di maggioranza della S.S. Argentina Srl) avverso la decisione della Corte Federale di Appello, Terza Sezione, emessa con comunicato Ufficiale n. 37/CFA, pubblicata in data 18 maggio 2020, con la quale, in parziale riforma della delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 67/TFN - Sez. Disciplinare del 10 giugno 2019, che aveva inflitto al ricorrente la sanzione dell'inibizione di 2 anni e l'ammenda di € 1.000,00, è stata ridotta la sanzione dell'inibizione ad 1 anno e l'ammenda ad € 500,00.

La vicenda trae origine dal deferimento del Procuratore Federale n. 10796/98 pf18-19/GC/GP/ma del 29 marzo 2019, per la violazione:
a) degli artt 1 bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione all'art. 91 delle NOIF, per non aver garantito ai propri tesserati le necessarie condizioni tecnico-organizzative per lo svolgimento in sicurezza, anche sanitaria, dell'attività sportiva, facendo venire meno, con il proprio comportamento, nel periodo gennaio-marzo 2018 e comunque fino al termine della stagione sportiva 2017/2018, la disponibilità di materiale sportivo, di un impianto sportivo adeguato per gli allenamenti, dell'assistenza di uno staff medico - sanitario, con conseguenti rischi elevati per la incolumità degli stessi calciatori;
b) degli artt. 1 bis, commi 1 e 15, del CGS in relazione all'art. 30 dello Statuto Federale, per aver volontariamente adito la giustizia ordinaria senza la preventiva richiesta di autorizzazione ai competenti organi federale, presentando, in data 8 giugno 2018 e 16 giugno 2018 avanti ai Carabinieri delle Stazioni di Arma di Taggia e di Chiavari, esposto denuncia contro il signor Speziale Antonio per fatti attinenti la propria attività federale di tesserato quale presidente della S.S. Argentina S.r.l..

 

Il ricorrente sig. Vellone chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di sospendere la decisione impugnata, atteso il grave ed irreparabile danno alla propria reputazione ed immagine professionale;

- in riforma della decisione impugnata, di dichiarare la decadenza dell'azione disciplinare e l'improcedibilità del deferimento per violazione dell'art. 32 ter, comma 4, CGS e dell'art. 32 quinquies CGS;

- di dichiarare la nullità della decisione impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 30 dello Statuto della FIGC perchè il vincolo di giustizia in ambito FIGC non opera in relazione a fattispecie che integrino gli estremi di un reato, per insussistenza della violazione del "vincolo di giustizia" e delle incolpazioni e la mancanza dell'elemento, soggettivo ed oggettivo, necessario a configurare l'illecito ipotizzato;

- chiede, in definitiva, l’annullamento della decisione impugnata ed il suo relativo e conseguente proscioglimento.