Effetti “perentori” dei termini ordinatori

Titolo

Effetti “perentori” dei termini ordinatori

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Parere del Collegio di Garanzia – Sezione Consultiva (Parere n. 1 – Anno 2020, del 5.7.2019 e depositato il 2.3.2020)

Massima

L’inosservanza dei termini ordinatori non produce de iure decadenza assoluta dall’esercizio del diritto, in quanto essi possono essere prorogati dal giudice su richiesta delle parti. Tuttavia tale richiesta deve essere effettuata prima dello spirare del termine, a pena di decadenza.

Keywords

Procuratore federale, termini ordinatori e perentori; indagini preliminari; proroga.

Commento

La sezione consultiva del Collegio di Garanzia del Coni è stata interpellata dal Segretario Generale del CONI, su richiesta del Procuratore Federale della Federazione Italiana Scherma (FIS), per fornire il proprio parere in ordine alla natura dei “termini nella fase delle indagini preliminari, nonché il termine di cui all’art. 82, comma 4 […] del Codice di Giustizia Sportiva FIS”.

Siffatta richiesta traeva origine da una decisione della Corte Federale d’Appello, la quale aveva decretato l’estinzione dell’azione disciplinare dovuta al decorso del termine per lo svolgimento delle indagini; termine che, a parere del richiedente, se avesse avuto natura ordinatoria, non avrebbe dovuto né potuto determinare la nullità dell’atto processuale.

Per rispondere al quesito, il Collegio operava un confronto sistematico delle normative vigenti sia nel processo sportivo che in quello civile, integrandolo con alcune pronunce giurisprudenziali. Dall’accurata argomentazione offerta dal Collegio emergeva con chiarezza che i termini in questione dovevano considerarsi inequivocabilmente ordinatori.

Tuttavia, le riflessioni operate dal Collegio per addivenire a questa conclusione offrono degli spunti interessanti circa gli effetti che possono derivare dall’inosservanza dei termini ordinatori che possono essere analoghi a quelli dei termini perentori.

Come osservato dal Collegio, in generale, il mancato rispetto di un termine perentorio comporta la decadenza de iure dall’esercizio del diritto, che si traduce a sua volta nella nullità dell’atto processuale, diversamente da quanto previsto per i termini di natura ordinatoria, il cui spirare “provoca conseguenze diverse determinate caso per caso dalla legge”. A differenza di quanto previsto dal legislatore per i termini perentori, infatti, i quali non possono essere prorogati in nessun caso dal Giudice, i termini ordinatori sono suscettibili di proroga o abbreviazione, su istanza delle parti o ex officio, sempre che tale proroga venga richiesta o concessa prima della scadenza, a norma dell’art. 154 c.p.c.

È proprio questo il punto focale della riflessione, perché se la proroga non viene richiesta o accordata prima dello spirare naturale del termine, la conseguenza inevitabile è la decadenza assoluta, analogamente a quella ricollegabile al decorso del termine perentorio.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano