TNAS: Caso Conte /FIGC, accolta la riduzione dei termini, respinta l'istanza cautelare

3-TNASIl Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, Alberto de Roberto,  in merito alla controversia intentata dal sig. Antonio Conte nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con proprio provvedimento assunto in data odierna:

 

ravvisata, con riferimento all’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice, la sussistenza di ragioni d’urgenza per la definizione della controversia;

 

ritenuto, con riguardo all’istanza ex art. 23 del Codice, insussistente, anche per l’ormai prossima costituzione del Collegio arbitrale, la situazione di particolare gravità e urgenza, richiesta per l’adozione del provvedimento cautelare;

 

ha accolto l’istanza ex art. 25, comma 4, del Codice e, per l’effetto:

  • ha ridotto a un terzo il termine di pronuncia del lodo;
  • ha ridotto a un terzo il termine a disposizione della Federazione Italiana Giuoco Calcio per il deposito di quanto previsto dall’art. 12 del Codice, fissando termine fino al 5 settembre 2012 per l’adempimento;

 

ha respinto l’istanza cautelare presentata, ai sensi dell’art. 23 del Codice, dal Sig. Antonio Conte, con salvezza, ovviamente, della competenza a pronunciare sulla misura cautelare del Collegio arbitrale, giudice naturale della controversia proposta.