Camera di Conciliazione: lodi arbitrali su Foti e Triestina

stadio_olimpico_interna_05.jpgSono stati depositati oggi presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport i lodi arbitrali per le istanze Foti/FIGC e Triestina Calcio SpA/FIGC. Il Collegio Arbitrale, presieduto dall’Avv. Ciro Pellegrino, composto dai membri arbitri Prof. Francesco Tufarelli, Avv. Enrico Ingrillì, ha emesso il lodo arbitrale su istanza di Pasquale Foti/FIGC, all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, con il seguente dispositivo: a) In riforma della decisione della Corte Federale di cui al Comunicato ufficiale n. 6/Cf del 1°.09.2006, applica a Pasquale Foti la sanzione dell’inibizione temporanea per anni uno e mesi uno; b) Dichiara la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso del Sig. Foti nella parte relativa alla sanzione pecuniaria; c) Dispone la integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa e del presente procedimento arbitrale; d) Dispone che le parti siano tenute in egual misura, con vincolo di solidarietà, al pagamento dei diritti degli arbitri, come separatamente liquidati, nonché dei diritti della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport; e) Dispone che tutti i diritti amministrativi versati siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport. Così deciso in Roma, in conferenza personale degli arbitri, il giorno 8.03.2007. Il Collegio Arbitrale, presieduto dall’Avv. Ciro Pellegrino, composto dai membri arbitri Prof. Francesco Tufarelli, Avv. Enrico Ingrillì, ha emesso il lodo arbitrale su istanza di Pasquale Foti/FIGC, all’unanimità, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, con il seguente dispositivo: 1. dichiara la propria competenza a pronunciare sull’istanza di arbitrato formulata dalla società U.S. Triestina Calcio S.p.A. con atto del 9.1.2007, prot. 0063; 2. ritenuta ammissibile la domanda, la disattende nel merito per le ragioni esposte in motivazione; 3. pone a carico della parte istante le spese del presente arbitrato per onorari e spese del Collegio, nella misura liquidata dalla Camera con separato provvedimento ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento; 4. dispone la compensazione tra le parti delle rispettive spese di difese;  5. dispone che tutti i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport Così deciso in Roma il 31 maggio 2007, in conferenza personale degli arbitri. Roma, 5 giugno 2007

Lodo arbitrale Pasquale Foti

Lodo Arbitrale Triestina Calcio SpA