TNAS: Lodo arbitrale Ascoli/ FIGC

stadio_olimpico_interna_dfb80f.jpgIl Collegio Arbitrale, del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, presieduto dal Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini e composto dai membri arbitri Prof. Avv. Maurizio Benincasa e Cons. Silvestro Maria Russo, in merito alla controversia Ascoli Calcio 1989 SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha deciso all’unanimità, accogliendo in parte l’istanza d’arbitrato. Nel lodo arbitrale emesso il Collegio Arbitrale ha disposto:   1) in parziale riforma dell’impugnata decisione della Corte di giustizia federale della FIGC, sez. I, riduce d’un punto la penalizzazione del punteggio applicata alla Ascoli Calcio; 2) compensa tra le parti le spese di lite; 3) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà, le spese e gli onorari degli Arbitri; 4) pone a carico delle parti, in misura uguale tra loro, il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; 5) dispone che i diritti amministrativi versati dalle parti siano incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.   Roma, 11 maggio 2009