ANTIDOPING: Il TNA squalifica il ciclista Lorenzo Bernucci per 5 anni. Inibiti per 4 anni Fabrizio Borgioli, Valentina Borgioli e Antonella Rossi, tre anni ad Alessio Bernucci

antidoping_big_86.jpgIl Tribunale Nazionale Antidoping, presieduto da Francesco Plotino, nei procedimenti disciplinari riuniti a carico di Lorenzo Bernucci, Fabrizio Borgioli, Valentina Borgioli, Antonella Rossi e Alessio Bernucci ha deliberato i seguenti provvedimenti:

Lorenzo Bernucci responsabile degli addebiti ascrittigli e, ritenuta la recidiva, visti gli artt. 2.2 e 2.6 del Codice Wada, nonché l’art. 10.7.1 del Codice Wada, sanzionato con 5 anni di squalifica con decorrenza dal 7/2/2011 e scadenza al 6/2/2016.

Fabrizio Borgioli responsabile dell’addebito ascrittogli e, visti gli artt. 2.8, 10.3.2 del Codice Wada, nonché l’art. 2.11 (ora art. 6) delle Norme Sportive Antidoping, sanzionato con 4 anni di inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche o incarichi in seno al CONI, alle FSN, alle DSA o agli EPS ovvero a frequentare in Italia gli impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto ovvero a prendere parte alle manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale o sono organizzati dai predetti Enti Sportivi, con richiesta di trasmissione della decisione di questo Tribunale alla Procura della Repubblica di Padova, con decorrenza dal 7/2/2011 e scadenza al 6/2/2015.

Valentina Borgioli responsabile degli addebiti ascrittile e, visti gli artt. 2.6, 2.7, 2.8 del Codice Wada, nonché gli artt. 10.7.4 e 10.3.2 del medesimo Codice Wada e l’art. 2.11 (ora art. 6) delle Norme Sportive Antidoping, sanzionata con 4 anni di inibizione nei termini sopra specificati, con decorrenza dal 7/2/2011 e scadenza al 6/2/2015.

Antonella Rossi responsabile degli addebiti ascrittile e, visti gli artt. 2.7, 2.8 del Codice Wada, nonché gli artt. 10.7.4 e 10.3.2 del medesimo Codice Wada e l’art. 2.11 (ora art. 6) delle Norme Sportive Antidoping, sanzionata con 4 anni di inibizione nei termini sopra specificati, con decorrenza dal 7/2/2011 e scadenza al 6/2/2015.

Alessio Bernucci colpevole dell’addebito ascrittogli e, visti gli artt. 2.8, 10.3.2, 10.5.2 del Codice Wada e l’art. 2.11 (ora art. 6) delle Norme Sportive Antidoping,  ritenuta la diminuente della colpa non significativa, sanzionato con 3 anni di inibizione nei termini sopra specificati, per anni tre, con decorrenza dal 7/2/2011 e scadenza al 6/2/2014.

Condanna tutte le parti soccombenti, in solido, al pagamento delle spese particolari richieste per l’organizzazione del procedimento - quantificate in euro 540,00 -  a favore del CONI. Dispone che la presente decisione sia comunicata agli interessati, all’UPA, alla WADA, all’UCI, alla FCI  e alla Società di appartenenza all’epoca dei fatti dell’atleta Lorenzo Bernucci, nonché alla Procura della Repubblica di Padova. 

Roma, 7 febbraio 2011