TNAS: Lodo parziale della controversia Lega Italiana Calcio Professionistico/LNP Serie A e LNP Serie B. Rinvio al 26 gennaio 2012 per Lega Italiana Calcio Professionistico/LNP in liquidazione, LNP Serie A e LNP Serie B

tnas_grande_17.jpgIl Collegio arbitrale composto dal Cons. Maria Elena Raso (Presidente), dal Prof. Carlo Castronovo e dal Prof. Avv. Luigi Fumagalli, del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, in riferimento alla controversia Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B, avente a oggetto  l’assegnazione della quota di mutualità di cui all’art. 24 del D.Lgs. 9/2008, ha così deliberato:

1. respinge l’eccezione di tardività dell’istanza arbitrale sollevata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A;

2. respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla Lega Italiana Calcio Professionistico sollevata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A;

3. accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A e dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B in relazione alle domande della Lega Italiana Calcio Professionistico attinenti alla c.d. “mutualità transitoria” prevista dall’art. 27 comma 8 del d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 (punti (v) (vi) e (vii) delle conclusioni del 26 aprile 2011), nonché a quella parte delle domande proposte dalla Lega Italiana Calcio Professionistico contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A e la Lega Nazionale Professionisti Serie B quali soggetti successori della Lega Nazionale Professionisti (punti (i) e (iii) delle conclusioni del 26 aprile 2011); respinge per la parte rimanente l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B;

4. dichiara che la Lega Nazionale Professionisti Serie A è obbligata a comunicare alle società sportive delle serie professionistiche inferiori (e per esse ai loro enti esponenziali) e, se del caso, a documentare l’ammontare complessivo dei diritti audiovisivi commercializzati dalla stessa Lega Nazionale Professionisti Serie A per ogni stagione sportiva, a partire dal 2010/11, sulla cui base calcolare la quota da destinare a fini di mutualità ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9; e che la Lega A deve altresì comunicare gli incassi relativi a detti diritti;

5. dichiara che il rifiuto della Lega Nazionale Professionisti Serie A di negoziare la ripartizione della quota di mutualità ex art. 24 del d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 a valere dalla stagione sportiva 2010/2011 e per le seguenti è legittimo;

6. dichiara che la misura della ripartizione tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico della quota destinata ai fini di mutualità ex art. 24 del d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 deve essere determinata in via negoziale tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico; correlativamente

7. dichiara che non sussiste un obbligo né un potere in capo alla Lega Nazionale Professionisti Serie A di procedere alla ripartizione tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico della quota destinata ai fini di mutualità ex art. 24 del d.lgs. 9 gennaio 2008 n. 9, se non nei limiti e nella misura concordata tra la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico; e dunque

8. dichiara che la delibera adottata dall’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A il 15 aprile 2011 (punto 5 dell’ordine del giorno: “Determinazione della quota delle risorse audiovisive 2010/2012 da destinarsi alla “mutualità per le categorie inferiori” ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo 9/08”) è inefficace;

9. respinge la domanda di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale proposta dalla Lega Italiana Calcio Professionistico contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A; 10. riserva al lodo definitivo ogni altra pronuncia sulle domande delle parti non oggetto del presente lodo parziale.

Con separata ordinanza lo stesso Collegio ha fissato termine alle parti per il deposito di memorie e repliche, invitando le stesse a indicare se desiderino che si svolga un’udienza di fronte allo stesso Collegio arbitrale per la discussione delle questioni dedotte in arbitrato e non oggetto del lodo parziale. Il Collegio arbitrale, inoltre, nella medesima ordinanza si è riservato la pronuncia di ulteriori provvedimenti e anche di fissare, comunque, un’udienza di discussione, incaricando il Segretario del TNAS di trasmettere l’ordinanza alle parti.


Si è svolta oggi anche la prima udienza relativa alla controversia Lega Italiana Calcio Professionistico/Lega Nazionale Professionisti in liquidazione, Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B, avente a oggetto le somme derivanti dalla ripartizione della Mutualità transitoria di cui all’art. 27 del D.Lgs. 9/2008. Il Collegio arbitrale (Prof. Avv. Ferruccio Auletta, Presidente; Dott. Felice Maria Filocamo e Avv. Italo Vitellio) non ha esperito il previsto tentativo di conciliazione per l’assenza – convenuta giustificata dal Collegio e dalle parti presenti (Lega Italiana Calcio Professionistico e Lega Nazionale Professionisti Serie A) -  delle altre parti in causa (Lega Nazionale Professionisti in liquidazione e Lega Nazionale Professionisti Serie B). Il Collegio, preso atto delle concordi dichiarazioni pervenute da ciascuna delle parti, con le quali si richiede “di sospendere il procedimento arbitrale” con “effetti anche sul termine di pronuncia del lodo” ha invitato le parti presenti a confermare il proposito che il procedimento arbitrale non abbia immediato corso, dispensando gli arbitri dall’assumere provvedimenti inerenti allo svolgimento del giudizio. Le parti presenti, dopo aver dato conferma di ciò, hanno concordato anche sulla possibilità di un rinvio del procedimento a data fissa e ulteriore, corrispondentemente riconoscendo proroga del termine di pronuncia del lodo. Il Collegio, pertanto, ha rinviato il procedimento alle ore 15 del 26 gennaio 2012, con invito anche alle parti oggi assenti di presenziare personalmente al fine dell’esperimento del tentativo di conciliazione. Le parti presenti hanno acconsentito di prorogare il termine di pronuncia del lodo, impegnandosi a far pervenire analoghe dichiarazioni scritte di consenso alla proroga del termine di pronuncia del lodo da parte dei soggetti oggi rimasti assenti giustificati. Il Collegio, per il caso della mancata acquisizione della proroga del termine di pronuncia del lodo, si è riservato di revocare le odierne disposizioni. Il Collegio ha dato mandato al Segretario del TNAS di comunicare il presente verbale a tutte le parti, ancorchè costituite e presenti.

Roma, 29 settembre 2011