TNAS: L'Atalanta Calcio, Doni, Gervasoni, Paoloni e Sommese ricorrono contro la FIGC. Differita la pronuncia sulla sospensiva richiesta da Doni

tnas_grande_09.jpgIl Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport comunica che sono state depositate le seguenti istanze di arbitrato:

da parte della società Atalanta Bergamasca Calcio SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012, comminatale dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatale dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per responsabilità oggettiva e presunta ai sensi dell’art. 7, commi 4 e 6, e art. 4, commi 2 e 5, del CGS, nelle violazioni rispettivamente ascritte ai suoi tesserati Cristiano Doni e Thomas Manfredini;

da parte di Cristiano Doni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 3 anni e 6 mesi, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 7, commi 1, 5 e 6 del CGS in relazione alla gara Atalanta / Piacenza del 19 marzo 2011;

da parte di Marco Paoloni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per “…la partecipazione all’associazione di cui all’art. 9 del CGS e per l’accertata responsabilità del deferito in ordine alla realizzazione di 9 illeciti sportivi”;

da parte di Carlo Gervasoni nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 9, 7, commi 1, 5 e 6, in relazione alle gare Atalanta / Piacenza del 19 marzo 2011 e Novara / Ascoli del 2 aprile 2011;

da parte di Vincenzo Sommese nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la sanzione della squalifica per 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, comminatagli dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermatagli dalla Corte di Giustizia Federale a seguito di deferimento del Procuratore Federale per la violazione degli artt. 9, 7, 1 e 6 del CGS.

In riferimento al ricorso presentato da Cristiano Doni si sottolinea che che il Presidente del TNAS, vista l’istanza di adozione di misure cautelari di urgenza, volta a conseguire la sospensione del provvedimento impugnato, ha, con propria deliberazione:
rilevato che non è ancora sopraggiunta la motivazione della decisione impugnata; rilevato che, in assenza della motivazione della decisione, non è consentita alcuna valutazione del fumus della pretesa fatta valere dinanzi al Tribunale; rilevato che in tale situazione vada differita ogni determinazione sull’istanza cautelare, in attesa di acquisire la decisione impugnata; differito ogni pronuncia in attesa dell’acquisizione agli atti della decisione impugnata in forma completa.

Roma, 16 settembre 2011