ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Ricorso della SAI contro la FISI, udienza l'8 aprile. Ordinate alcune disposizioni urgenti

stadio_olimpico_interna_31.jpgIl Presidente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, visti i ricorsi presentati da Associazione SCI Accademico Italiano Roma -  associazione dilettantistica codice Fisi RM 83 - rappresentata e difesa dall’avvocato Antonino Strano e per il secondo ricorso in unione all’avvocato Daniela Missaglia, contro la F.I.S.I - Federazione Italiana Sport Invernali - ed altri meglio specificati in ricorso;

avverso, rispettivamente, nel primo ricorso il provvedimento di archiviazione adottato dalla Procura Federale della F.I.S.I. in data 18 gennaio 2011, e nel secondo ricorso avverso la decisione dalla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della Federazione Italiana Sport Invernali, con dispositivo letto in udienza il 19 gennaio 2011 e motivazioni depositate e comunicate l’8 febbraio 2011;

viste le istanze cautelari contenute nei ricorsi; viste le richieste istruttorie avanzate dalle parti; ritenuta di ufficio la sussistenza di comprovati motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 12 del Codice dell’Alta Corte, in relazione alla materia del contendere relativa ad un organo essenziale per il funzionamento della Federazione;

visti gli atti di costituzione in giudizio della F.I.S.I. ed altri per ambedue i ricorsi e le questioni pregiudiziali formulate; ritenuto necessario, di disporre con urgenza:

a) che gli organi della F.I.S.I., in seguito indicati, provvedano entro tre giorni dalla comunicazione della presente ordinanza a reperire e conservare presso la stessa F.I.S.I. in plico sigillato e con cautele adeguate, tutti gli atti originali, relativi alle votazioni contestate, specificati dal n. 1 a 7 (pagine 61 e 62) del secondo ricorso, provvedendo a  redigere dettagliato verbale di reperimento, indicando elenco degli atti acquisiti, luogo e modalità di precedente custodia e soggetto che aveva la disponibilità dei singoli atti acquisiti, procedendo alla formazione di fotocopie autentiche da trattenere, con invio contestualmente, per il momento, di copia del solo verbale via e-mail alla Segreteria dell’Alta Corte;

b) che gli stessi organi della F.I.S.I. provvedano entro cinque giorni a inviare una prima sommaria relazione sulle circostanze di fatto di cui alle istanze di prova testimoniale formulate, con copia dei relativi atti in possesso della Federazione, con trasmissione alla Segreteria dell’Alta Corte sempre via e-mail;

c) che gli stessi organi della Federazione, che hanno la disponibilità degli atti originali e di concreti elementi acquisiti in sede di verifica dei delegati e delle votazione, e relativi controlli e contenzioso, chiariscano se sia stata trasmessa all’Autorità giudiziaria competente comunicazione circa la ricevuta notizia-denuncia di falsità o alterazione di deleghe che si assumono da parte della SAI essere avvenute, ed in mancanza, ad effettuare il predetto adempimento, trattandosi di atti utilizzati in un procedimento elettorale di organo con valenza anche pubblicistica in base alle deleghe di funzioni da parte del CONI, inviando in ogni caso, entro cinque giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la relativa copia alla Segreteria dell’Alta Corte a mezzo e-mail;

dispone l’abbreviazione dei termini ancora da decorrere alla metà; assegna alla F.I.S.I, in persona del Segretario generale, coadiuvato ed in contraddittorio con il responsabile dell’Ufficio o Uffici della Federazione che detengono gli atti o le notizie suindicate,  il termine di giorni tre per l’adempimento di custodia sub a) e di cinque giorni, sempre dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito degli atti ed elementi suindicati sub b) e c);

fissa l’udienza per la discussione per il giorno 8 aprile 2011 ore 10.30, con conseguente termine per le memorie al 5 aprile 2011, ore 12.30. a seguito della abbreviazione disposta; con riserva di provvedere sulle ulteriori istanze dopo gli adempimenti suindicati e in sede di udienza collegiale di discussione, che dovrà essere incentrata sulle questioni preliminari di ammissibilità, dovendosi a seguito del relativo esito essere disposta eventuale adeguata istruttoria quanto meno sui motivi di merito dedotti con il secondo ricorso.

Roma, 29 marzo 2011