Terza Sezione, i dispositivi di 4 udienze

Collegio di Garanzia

La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dalla cons. Manuela Sinigoi, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

1) con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2021, presentato, in data 26 febbraio 2021, da Fabio Artoni avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Rugby (FIR) n. 4 - s.s. 2020/2021 - in materia di contenzioso elettorale, depositata il 23 febbraio 2021, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione della decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale, che aveva respinto il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso il provvedimento di reiezione della sua candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIR; nonché per l’impugnazione di ogni atto presupposto, la cui istanza cautelare è stata decisa (e respinta) in data 11 marzo u.s.; preso atto che la dichiarazione resa dal ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse del medesimo a coltivare la domanda azionata e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità, a spese compensate, come convenuto tra le parti; HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE IL RICORSO;

2) HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 25/2021, presentato, in data 3 marzo 2021, da Elio De Anna contro la Federazione Italiana Rugby (FIR) e nei confronti della Procura Federale FIR avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIR n. 5 - s.s. 2020/2021, pubblicata il 26 febbraio 2021, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall’odierno ricorrente avverso la decisione la decisione del Tribunale Federale FIR n. 3 - s.s. 2020/2021, pubblicata il 19 febbraio u.s., che aveva rigettato il ricorso del dott. De Anna, confermando l’inammissibilità della sua candidatura alla carica di Presidente Federale, per la violazione dell'art. 41, comma 1, lett. a), dello Statuto FIR, , la cui istanza cautelare è stata decisa (e respinta) in data 11 marzo u.s.; HA DISPOSTO, ALTRESI’, L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

3) con riferimento al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2021, presentato, in data 8 marzo 2021, dalla U.S. Salernitana 1919 s.r.l. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B per l’annullamento e/o la riforma della decisione n. 81/CFA/2020-2021 Registro Decisioni, con la quale la Corte di Appello Federale presso la FIGC ha rigettato il reclamo n. 96/2020-2021 proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. avverso la decisione n. 88/TFN-SD 2020-2021 del 25 gennaio u.s., con cui il Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC aveva respinto il ricorso presentato dalla suddetta ricorrente avverso il comunicato LNPB n. 88/2020 del 15 dicembre 2020, la delibera assembleare LNPB del 23 dicembre 2020, nonché avverso la deliberazione del 7 gennaio 2021, con la quale l’Assemblea Elettiva LNPB ha deciso l’elezione del Presidente di LNPB per il quadriennio olimpico 2021-2024; preso atto che la dichiarazione resa dalla ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse della medesima a coltivare il ricorso e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità, a spese compensate, come convenuto tra le parti; HA DICHIARATO IMPROCEDIBILE IL RICORSO;

4) HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2021, presentato, in data 19 marzo 2021, da Carlo Capodaglio contro la Federazione Italiana Tennis (FIT) e il Comitato Regionale Marche della FIT, nonché, quale controinteressato, nei confronti di Paolo Scandiani, per l'annullamento e la riforma della decisione n. 2/2021 della Corte Federale di Appello presso la FIT, comunicata, a mezzo pec, in data 19 febbraio 2021 e pubblicata in pari data, con la quale, nel respingere il ricorso del suddetto ricorrente, è stato confermato, ai sensi dell'art. 54, comma 2, Statuto FIT, il rigetto della sua candidatura alla carica di Consigliere del Comitato Regionale delle Marche, avvenuto con comunicazione del 10 febbraio 2021, cui ha fatto seguito l'esclusione dalla pubblicazione dei nominativi dei candidati in data 15 febbraio 2021; NULLA PER LE SPESE.