ASD Ilvamaddalena ricorre contro la FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della A.S.D. Ilvamaddalena 1903 avverso la decisione, assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND nella seduta dell'11 gennaio 2021, pubblicata sul C.U. n. 39 del 14 gennaio 2021, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, sono state confermate in toto la squalifica, a tutto il 30 aprile 2023, del calciatore dell'A.S.D. Ilvamaddalena 1903, Vincenzo Filinesi - inflittagli, ex art. 35, comma 4, CGS, con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 21 ottobre 2020, pubblicata con C.U. n. 22 del 22 ottobre 2020 - nonché la sanzione sportiva della perdita della gara per 3 - 0 a favore della U.S. Idolo, inflitta alla ricorrente, ex art. 10, comma, 1, N.C.G.S., con la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale presso il ripetuto C.R. Sardegna FIGC-LND nella seduta del 29 ottobre 2020, pubblicata in pari data sul C.U. n. 25.

 

La vicenda trae origine dalla condotta tenuta dal calciatore della A.S.D. Ilvamaddalena 1903, Vincenzo Filinesi, nei confronti dell'arbitro, in occasione dell'incontro di calcio valido per la sesta giornata del Campionato di Eccellenza Regionale, disputatosi, in data 18 ottobre 2020, in La Maddalena, tra la A.S.D. Ilvamaddalena 1903 e la U.S. Idolo.

 

La ricorrente, A.S.D. Ilvamaddalena 1903, chiede al Collegio di Garanzia, in riforma della delibera impugnata:

 

- in accoglimento totale dei motivi di reclamo già proposti avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND nella seduta del 29 ottobre 2020, pubblicata in pari data sul C.U. n. 25, confermata dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, di disporre la ripetizione della partita, ovvero, in subordine, di confermare il risultato di 1 a 1 conseguito sul campo in occasione dell'incontro di calcio disputato con l'U.S. Idolo in La Maddalena in data 18 ottobre 2020;

 

- in accoglimento parziale dei motivi di reclamo già proposti avverso la decisione emessa dal Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna FIGC-LND nella seduta del 21 ottobre 2020, pubblicata sul C.U. n. 22 in data 22 ottobre 2020, confermata dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, di disporre la riduzione della squalifica a tutto il 30 aprile 2023, inflitta al suo calciatore Vincenzo Filinesi, nella misura per lui più favorevole e, comunque, in una entità non superiore a 6 mesi;

 

- sotto il profilo istruttorio, considerato che anche la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in palese violazione delle norme sulla prova, ha omesso di pronunciarsi in merito, si chiede di acquisire informazioni scritte dal Comando Stazione Carabinieri di La Maddalena circa la situazione accertata durante l'intervento svolto a seguito di richiesta dell'arbitro presso il Campo Sportivo Comunale Delfino di La Maddalena, in occasione della partita ivi disputata tra la A.S.D. Ilvamaddalena 1903 e la U.S. Idolo il giorno 18 ottobre 2020; di acquisire, infine, le immagini televisive allegate al ricorso proposto alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, se del caso, anche presso la emittente locale "LAMADDALENATV", e che se ne tenga conto ai fini decisori in senso favorevole per la odierna ricorrente.